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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09340/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 6 febbraio 2025. L'unico motivo, per come sintetizzato nell'ordinanza, contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché generica e meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e non manifestamente illogiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa alla particolare tenuità del fatto fosse già stata adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. con motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità non esclude la condanna alla sanzione pecuniaria quando il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica; in sede di legittimità non è sufficiente riproporre censure generiche contro il relativo diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo generico censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi rilevanti, non essendo sufficiente opporre una diversa valutazione del fatto o del trattamento di non punibilità.
  • Quando il giudice di merito esclude l'art. 131-bis c.p. con argomentazione logica e non manifestamente illogica, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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