Sentenza n. 14499/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di valutazione dei titoli, graduatoria e successivi provvedimenti del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nonché gli atti di riesame adottati in esecuzione delle misure cautelari
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso interno per titoli per la copertura di 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, contestava la mancata o erronea valutazione di alcuni titoli professionali e formativi, sostenendo che l'attribuzione del relativo punteggio gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile. Con il ricorso introduttivo deduceva la violazione dell'art. 5 del bando e della Tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza e par condicio. In particolare, chiedeva il riconoscimento di punteggio per il corso di operatore addetto alle squadre di primo soccorso, per il corso di operatore addetto al controllo del territorio, per il corso antincendio e per una seconda patente ministeriale, oltre a contestare la valutazione dei corsi di alfabetizzazione informatica. Con i motivi aggiunti impugnava i verbali adottati dall'amministrazione in esecuzione dei provvedimenti cautelari, deducendo violazione dell'obbligo di riesame, elusione del comando giurisdizionale, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, standardizzazione delle valutazioni e violazione del bando e dei criteri autovincolanti.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto illegittima la mancata attribuzione del punteggio relativo al corso di operatore addetto alle squadre di primo soccorso. Il bando e i criteri di valutazione richiamavano la Tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, nella quale tale corso era classificato come corso di qualificazione, riconducibile alla Macro area D, cui spettavano 0,20 punti. La motivazione dell'amministrazione, secondo cui il corso BLSD non rientrava nell'elenco previsto dal bando e dal verbale della commissione, è stata ritenuta criptica e non idonea a spiegare il mancato riconoscimento del titolo, anche perché non coerente con la classificazione contenuta nella Tabella A. Il Tribunale ha quindi attribuito direttamente al ricorrente 0,20 punti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), ultima parte, c.p.a., ritenendo esaurito ogni ulteriore margine di discrezionalità amministrativa e annullando in parte qua la graduatoria da ultimo rettificata, con obbligo dell'amministrazione di adottare le conseguenti determinazioni. Sono state invece respinte le doglianze relative al corso di operatore addetto al controllo del territorio, correttamente valutato con 0,40 punti quale corso di media qualificazione della Macro area C; ai corsi di alfabetizzazione informatica, correttamente valutati con 0,50 punti nella categoria B9; e alla seconda patente ministeriale, ritenuta correttamente assorbita nella medesima voce della Tabella A relativa alle patenti ministeriali e ai certificati di abilitazione, cui il bando attribuiva complessivamente 0,20 punti. Il TAR ha inoltre escluso l'elusione dei provvedimenti cautelari, ritenendo che l'amministrazione avesse effettuato il riesame, anche se con esito non favorevole, e ha ritenuto legittimo il riesame riferito alla specifica posizione del candidato, pur formalizzato in un unico verbale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 del bando di concorso
Titoli attinenti alla formazione professionale del candidato
Il bando, quale lex specialis della procedura concorsuale, vincola l'amministrazione e deve essere applicato secondo il suo tenore letterale.
decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, Tabella A
Nessuna citazione testuale ulteriore riportata
La Tabella A classifica i titoli professionali e formativi e determina le corrispondenti macro aree e il punteggio attribuibile; il corso di operatore addetto alle squadre di primo soccorso rientra nella categoria dei corsi di qualificazione valutabili con 0,20 punti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della valutazione dei titoli deve consentire di comprendere la base normativa e regolamentare della decisione; una motivazione criptica o stereotipata non è sufficiente.
art. 34, comma 1, lett. c), ultima parte, c.p.a.
Il giudice può attribuire direttamente il punteggio dovuto quando, esaurita ogni discrezionalità amministrativa, residua soltanto l'applicazione vincolata dei criteri concorsuali.
art. 112 c.p.a.
Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettivamente eseguito, ma l'amministrazione può confermare la valutazione precedente all'esito di un riesame reale e motivato; la valutazione cautelare è precaria e non forma giudicato.
Massime di principio
- Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e vincola rigidamente l'amministrazione, che non può disapplicarne o modificarne le regole, in tutela dell'affidamento dei concorrenti, della parità di trattamento e dell'autovincolo amministrativo.
- L'ampiezza della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri stabiliti dal bando: quanto più i criteri sono specifici, tanto più la valutazione deve limitarsi alla loro applicazione vincolata.
- È illegittima la mancata attribuzione del punteggio a un titolo quando la classificazione del titolo nella disciplina concorsuale e nella tabella richiamata dal bando ne impone la valutazione, mentre la motivazione dell'esclusione è criptica e non individua la disposizione che giustificherebbe il diniego.
- Quando l'applicazione dei criteri concorsuali non lascia residuare alcun margine di discrezionalità amministrativa, il giudice può attribuire direttamente il punteggio spettante e ordinare all'amministrazione di adottare gli atti consequenziali.
- L'esecuzione di un ordine cautelare di riesame non impone necessariamente un esito favorevole al candidato: è sufficiente che l'amministrazione proceda a un riesame effettivo della specifica posizione, potendo confermare la valutazione precedente con adeguata motivazione.
- La valutazione cautelare è provvisoria e non forma giudicato, sicché il giudice del merito può pervenire a una diversa conclusione dopo un esame più approfondito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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