Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1080/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 05063/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta e sentenza del TAR Campania che ne aveva respinto l'impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in appello la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta ai sensi degli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011. Con il primo motivo ha contestato l'insussistenza dei presupposti dell'interdittiva, deducendo carenza di istruttoria e travisamento degli sviluppi della vicenda penale e amministrativa, nonché l'irrilevanza dei rapporti con soggetti controindicati. In particolare, ha sostenuto che la sentenza penale richiamata dalla Prefettura riguardava soltanto l'ex sindaco coinvolto in un'associazione mafiosa e non dimostrava la responsabilità dell'amministratore della società; che quest'ultimo avrebbe acquisito le quote della società solo successivamente ai fatti; che il coniuge convivente avrebbe avuto soltanto un investimento, senza ricoprire cariche sociali; e che non sarebbe stata provata la conoscenza dei coniugi con l'ex sindaco. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la Prefettura non avrebbe adeguatamente valutato tale alternativa all'interdittiva. Con il terzo motivo ha dedotto l'inattualità degli elementi posti a fondamento del provvedimento e delle cointeressenze economiche risalenti nel tempo, nonché l'assenza di una valutazione positiva degli elementi sopravvenuti e della richiesta di aggiornamento.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR Campania è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure si fondassero su una lettura parcellizzata degli elementi istruttori. Il pericolo di infiltrazione mafiosa non risultava dai soli legami parentali, ma da una pluralità convergente di elementi, comprendenti cointeressenze economiche, legami societari e il coinvolgimento dei soggetti collegati alla società in un sistema illecito di speculazione edilizia sostenuto dalla criminalità organizzata. Tali elementi, valutati globalmente, erano idonei a fondare la prognosi prefettizia, senza che fosse necessario dimostrare l'effettiva infiltrazione mafiosa o la responsabilità penale di ciascun soggetto. Il giudice ha quindi escluso un cattivo uso dell'ampia discrezionalità prefettizia. Quanto al secondo motivo, è stato ribadito che le misure di prevenzione collaborativa presuppongono l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa. Nel caso concreto, la partecipazione diretta dell'amministratore agli affari illeciti e il quadro info-investigativo indicavano un rischio non episodico e stabile; pertanto, non era necessaria una motivazione autonoma e analitica sul diniego della misura alternativa, potendo la non occasionalità desumersi dalle ragioni dell'interdittiva. Quanto al terzo motivo, il decorso del tempo è stato ritenuto neutro e, da solo, inidoneo a escludere la permanenza del rischio, in assenza di fatti nuovi e positivi indicativi di una chiara dissociazione o dell'effettiva interruzione delle cointeressenze. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 84, 91 e 92 d.lgs. n. 159/2011

    L'informazione antimafia interdittiva può essere adottata sulla base di elementi sintomatico-presuntivi dai quali emerga, secondo una prognosi discrezionale, il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa costituiscono un'alternativa all'interdittiva nei casi di agevolazione mafiosa occasionale; la loro mancata applicazione può desumersi dalle ragioni dell'interdittiva quando queste evidenzino un pericolo stabile e non episodico.

  • art. 1, comma 52, l. n. 190/2012

    La disciplina della white list è richiamata quale precedente procedimento di verifica antimafia, il cui esito negativo costituisce parte del quadro istruttorio considerato.

  • art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 7, c.p.

    La condanna penale per associazione di tipo mafioso dell'ex sindaco e la ricostruzione giudiziale del sistema di affari illeciti costituiscono elementi conoscitivi utilizzabili dalla Prefettura nella valutazione preventiva del rischio di infiltrazione.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Il coinvolgimento di soggetti collegati alla società in contestazioni relative a titoli edilizi illegittimi è considerato quale elemento del contesto di cointeressenze economiche e gestionali valutato ai fini antimafia.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia non richiede la prova dell'intervenuta infiltrazione mafiosa né la responsabilità penale dei singoli soggetti collegati all'impresa, essendo sufficiente un insieme di elementi sintomatico-presuntivi idonei a fondare una prognosi ragionevole e proporzionata di possibile condizionamento mafioso.
  • Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati unitariamente e nel loro contesto complessivo; non è sufficiente contestare atomisticamente la riferibilità o la rilevanza di ciascun indizio quando la loro convergenza dimostri l'inserimento dell'impresa in un circuito economico collegato ad ambienti criminali.
  • I legami parentali, societari ed economici assumono rilievo ai fini dell'interdittiva non isolatamente, ma quando, insieme alle risultanze info-investigative e processuali, evidenzino una cointeressenza o un rapporto fiduciario idoneo a rendere probabile l'ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale.
  • Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione mafiosa occasionale. Quando il quadro istruttorio evidenzia un pericolo di condizionamento stabile o non episodico, la scelta dell'interdittiva è legittima e il diniego della misura collaborativa può risultare motivato per relationem attraverso le ragioni poste a fondamento dell'interdittiva.
  • Ai fini della permanenza del rischio di infiltrazione mafiosa, il mero decorso del tempo ha valore neutro e non supera da solo gli elementi pregressi; occorrono fatti nuovi, positivi e concretamente indicativi della dissociazione dell'impresa e dell'interruzione delle cointeressenze rilevate.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.