Sentenza del 04/03/2021 n. 1137 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.86/2021 ACCERTAMENTO - Raddoppio del termine per l'accertamento - Presupposti - Uso pretestuoso della contestazione delittuosa - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2013 per maggiori ricavi e sanzioni. Le censure principali erano: 1) decadenza dell'Ufficio per presunto illegittimo raddoppio del termine di accertamento; 2) vizio di motivazione per richiamo per relationem a PVC non allegato; 3) errata determinazione del reddito attribuito alla ricorrente in base a percentuale proporzionale alla quota societaria e uso di un criterio empirico (presunzione di redditi in nero); 4) mancanza di prova della percentuale di redditività applicata; 5) violazione di principi giurisprudenziali. La ricorrente sosteneva inoltre che la cessione della quota nel corso dell'anno renderebbe inapplicabile l'attribuzione pro quota degli utili.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini ai sensi della normativa ratione temporis (disciplina antecedente alla novella 2015/2016), perché per l'applicazione del raddoppio è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per i reati previsti dal d.lgs. n.74/2000, senza che sia necessaria la formale o tempestiva trasmissione della notizia di reato; il giudice tributario deve comunque valutare se la contestazione del reato sia stata usata in modo pretestuoso. La Commissione ha inoltre ritenuto che l'avviso di accertamento contenesse i contenuti essenziali del PVC richiamato, per cui non sussiste la nullità per mancata allegazione. Sul merito, è stata confermata la presunzione legale di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati nella società a ristretta base azionaria (la ricorrente aveva il 90% fino al 18/08/2013) e la contribuente non ha fornito la prova contraria (es. che gli utili fossero accantonati o reinvestiti o che non fossero stati percepiti). Di conseguenza l'accertamento è stato considerato fondato e le spese di lite sono state compensate a carico della ricorrente (liquidate in euro 3.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie).
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 art. 43, comma 3
Previgente disciplina che disponeva il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.; applicata ratione temporis, il raddoppio richiede la sussistenza dell'obbligo di denuncia e non la sua formale presentazione
D.P.R. 633/1972 art. 57, comma 3
Analoga disciplina al DPR 600/73 per l'IVA; la novella del 2015 ha modificato la disciplina ma non è applicabile ai periodi d'imposta anteriori al 2016 nel caso di specie
art. 331 c.p.p.
Norma che individua l'obbligo di denuncia da parte dell'autorità amministrativa al pubblico ministero; la sussistenza fattuale dell'obbligo è elemento che legittima, ratione temporis, il raddoppio dei termini
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Elenca i reati tributari la cui configurazione determina l'obbligo di denuncia che può giustificare il raddoppio dei termini
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (L. n. 208/2015) comma 130
Ha riformulato art.57 DPR 633/72 escludendo il raddoppio se la denuncia è presentata oltre la scadenza ordinaria; non applicabile al periodo d'imposta contestato (2013) nella fattispecie
D.L. n. 223/2006 art. 37 comma 24
Intervento normativo che ha introdotto il meccanismo per il raddoppio dei termini in presenza dell'obbligo di denuncia, interpretato come svincolato dall'effettivo inoltro della notizia di reato
Corte Costituzionale sent. n. 247/2011
Interpretazione giurisprudenziale che ha precisato che il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti che comportano l'obbligo di denuncia e non dall'effettiva presentazione della denuncia
Giurisprudenza della Cassazione (es. ord. n. 6302/2018; pronunce su presunzione pro quota: n. 28789/2002, 26428/2010, 15334/2013, 21142/2018)
Principio consolidato: in società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria
Massime di principio
- Per il raddoppio dei termini di accertamento, valutare la normativa applicabile ratione temporis: per i periodi anteriori alla novella 2015/2016 è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p.; non è necessaria la formale trasmissione della notizia di reato, ma il giudice deve controllare che la contestazione non sia stata usata in modo pretestuoso per estendere illegittimamente i termini.
- Il giudice tributario, se invocato dal contribuente, deve compiere una valutazione 'ora per allora' (prognosi postuma) sugli elementi di fatto che configurano l'obbligo di denuncia e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
- La mancata allegazione del PVC non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento se l'atto impugnato contiene i contenuti essenziali e i rilievi decisivi necessari per consentire al contribuente di esercitare la difesa.
- In società a ristretta base azionaria sussiste una presunzione di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati: grava sul contribuente l'onere di provare che gli utili siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non percepiti.
- Metodi induttivi basati su indagini bancarie e criteri analitico-induttivi sono ammissibili come presunzioni se non vengono efficacemente confutati dal contribuente con documentazione probatoria.
- Se il contribuente sospetta un uso strumentale della contestazione penale per estendere i termini, deve dedurre tale vizio nel processo; il giudice verificherà l'esistenza di elementi concreti che giustificano l'obbligo di denuncia e l'imparzialità dell'operato dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 317 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 811 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →