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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9769/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La compagnia assicuratrice domandò alla banca il risarcimento di Euro 60.383,08, oltre rivalutazione e interessi, per il pagamento a soggetti non legittimati di tre assegni di traenza non trasferibili emessi su sua richiesta a favore di tre beneficiari. I titoli, spediti ai destinatari con posta ordinaria, furono sottratti e posti all’incasso presso agenzie della banca mediante documenti d’identità falsificati; la compagnia affermò di avere dovuto effettuare un nuovo pagamento ai beneficiari. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 febbraio 2014, rigettò la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5096/16 depositata il 25 agosto 2016, accolse l’impugnazione della compagnia e condannò la banca al pagamento della somma richiesta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La banca propose sei motivi. Con il primo contestò la legittimazione della compagnia e la configurabilità dell’azione risarcitoria, sostenendo che l’azione di pagamento spettasse ai beneficiari e che la persistenza dell’obbligazione assicurativa non bastasse a fondare il danno. Con il secondo dedusse che la disciplina postale applicabile richiedeva l’assicurazione della spedizione dei valori, con conseguente rilevanza causale dell’omissione. Con il terzo invocò i doveri di correttezza, diligenza e prudenza, sostenendo che l’invio ordinario, anziché raccomandato o assicurato, era imprudente. Con il quarto censurò l’esclusione del nesso causale, rilevando che la negoziazione di assegni sottratti non era imprevedibile né eccezionale e che la spedizione ordinaria aveva contribuito al danno. Con il quinto denunciò omessa pronuncia o motivazione insufficiente sulle ulteriori cautele e modalità di pagamento prospettate in appello. Con il sesto lamentò l’omesso esame della precedente esperienza della compagnia, che avrebbe subito sottrazioni sistematiche di assegni spediti con posta ordinaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la domanda del traente o richiedente contro la banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona non legittimata è risarcitoria e distinta dall’azione cartolare di pagamento; per l’assegno di traenza il danno può consistere nella perdita dell’importo versato o addebitato, senza necessità di provare un successivo pagamento al beneficiario. Ha accolto congiuntamente gli altri motivi, esaminati come profili della questione del concorso causale, affermando che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile può integrare un fatto colposo del mittente e concorrere causalmente con l’eventuale condotta colposa della banca nell’identificazione del presentatore. Le modalità di spedizione ordinaria espongono consapevolmente il mittente a un rischio superiore a quello compatibile con la comune prudenza, mentre la posta raccomandata o assicurata offre strumenti di tracciamento e cautele nella consegna. Le disposizioni postali che vietano l’invio ordinario di determinati valori non sono, da sole, direttamente vincolanti nei rapporti con i terzi; la rilevanza della condotta discende invece dalla sua idoneità causale e dalla violazione delle regole di prudenza e del dovere di preservare gli interessi coinvolti. È quindi stata cassata la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso il concorso di colpa della compagnia e attribuito efficacia causale esclusiva all’inadempimento della banca. Rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43

    In caso di pagamento dell’assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell’assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell’inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell’obbligo di procedere all’identificazione di colui che ha presentato il titolo all’incasso, previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo.

    La domanda di rimborso del traente o richiedente contro la banca per il pagamento a un soggetto non legittimato ha natura risarcitoria e si fonda sulla violazione dell’obbligo di identificazione del presentatore, non sul diritto cartolare al pagamento dell’assegno.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

    La condotta imprudente del danneggiato riduce il risarcimento quando costituisce un antecedente causale del danno; la spedizione ordinaria dell’assegno può concorrere con l’errore della banca nell’identificazione del presentatore.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.

    La banca negoziatrice, quale operatore professionale, deve osservare la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività e può sottrarsi alla responsabilità provando di aver adempiuto con tale diligenza.

  • art. 1175 c.c.

    In quest’ottica, pertanto, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    Il dovere di correttezza e buona fede impone di tenere una condotta che, senza apprezzabile sacrificio, preservi gli interessi degli altri soggetti coinvolti; tale dovere dà fondamento, nei rapporti contrattuali, alla rilevanza concorrente della condotta imprudente ai sensi dell’art. 1227 c.c.

  • art. 2 Cost.

    In quest’ottica, pertanto, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    Il principio solidaristico orienta il dovere di preservare gli interessi altrui quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio e concorre a giustificare la regola di riduzione del risarcimento per il fatto colposo del danneggiato.

  • art. 2056 c.c.

    In quest’ottica, pertanto, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    La regola sul concorso colposo del danneggiato prevista dall’art. 1227 c.c. opera anche nella responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonchè dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili.

    Il nesso causale civile si accerta secondo la condicio sine qua non, temperata dalla causalità adeguata; una causa sopravvenuta esclude quelle anteriori solo quando sia da sola sufficiente e si collochi fuori dalle normali linee di sviluppo della serie causale.

Massime di principio

  • La domanda del traente o del richiedente contro la banca che abbia pagato un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato è risarcitoria, non cartolare, e si fonda sulla violazione dell’obbligo di identificare il presentatore; nel caso dell’assegno di traenza il danno può consistere nella perdita dell’importo versato o addebitato, senza necessità di provare un nuovo pagamento al beneficiario.
  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche non trasferibile, può costituire una concausa colposa del danno in caso di sottrazione e successiva riscossione da parte di un non legittimato. La condotta è rilevante quando espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello ammesso dalle regole di comune prudenza e si inserisce causalmente nella sequenza che conduce al danno.
  • La responsabilità della banca per l’errata identificazione del presentatore non esclude in linea di principio il concorso causale del mittente: il giudice deve valutare entrambe le condotte e può applicare l’art. 1227, comma 1, c.c. quando il fatto colposo del danneggiato abbia contribuito al danno senza esserne causa esclusiva.
  • Le disposizioni che regolano le modalità del servizio postale operano nei rapporti tra gestore e utente e la loro mera violazione non fonda direttamente il concorso di colpa del mittente nei confronti della banca; le modalità di spedizione rilevano invece per la valutazione concreta della prudenza, del rischio assunto e del nesso causale.
  • L’accertamento del nesso causale spetta al giudice di merito, ma la scelta dei criteri giuridici per selezionare le concause rilevanti e la loro corretta sussunzione nelle norme sostanziali sono sindacabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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