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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22178/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di alcuni dipendenti non addetti all'esazione dei pedaggi, del diritto ai ticket restaurant anche per giornate non di lavoro effettivo ma equiparate a quelle di effettiva prestazione dal CCNL. La società datrice di lavoro impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna al pagamento delle somme richieste dai lavoratori, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nell'interpretazione degli accordi sindacali aziendali del 18 settembre 2007, del 21 luglio 2015 e del 19 luglio 2018. Secondo la ricorrente, il ticket restaurant era stato introdotto come emolumento sostitutivo dell'indennità di mensa e, quindi, doveva restare collegato all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa; la Corte d'appello avrebbe invece letto in modo incompleto e atomistico l'accordo del 21 luglio 2015, omettendo di valorizzare il comportamento successivo delle parti e il successivo accordo del 19 luglio 2018, che confermerebbe l'esclusione delle giornate equiparate dal diritto al ticket. Nella fase di legittimità, per tre lavoratori è intervenuta rinuncia al ricorso e conciliazione con cessazione della materia del contendere; per il quarto lavoratore intimato, la Corte ha esaminato il motivo nel merito.

La decisione

Per i lavoratori Adduce, Faltracco e Petruzzi la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto degli accordi conciliativi intervenuti, con integrale compensazione delle spese. Quanto alla posizione del lavoratore Mazzei, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a una nuova interpretazione degli accordi collettivi applicando i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità e del rinvio. La Corte ha dunque accolto il ricorso limitatamente al resistente non conciliato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto collettivo deve ricercare la comune intenzione delle parti, ma non può arrestarsi al solo dato letterale se questo non renda certa e univoca la volontà negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere lette in modo complessivo e sistematico, coordinando le diverse previsioni dell'accordo e evitando letture atomistiche o frammentate.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale come vizio di legittimità.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di istanza della parte ricorrente dopo proposta di definizione anticipata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire ai precedenti della Corte e per sintetizzarne i passaggi essenziali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel quadro dei principi generali; non costituisce ratio decisiva espressamente applicata nel dispositivo.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli accordi collettivi aziendali va compiuta con criterio letterale e sistematico congiuntamente: il dato testuale non può essere isolato dal complesso delle clausole e dalla disciplina complessiva del rapporto.
  • Il giudice di merito può fermarsi al significato letterale della clausola solo quando esso esprima con assoluta chiarezza la comune intenzione delle parti; in caso contrario deve considerare il coordinamento tra tutte le clausole pertinenti e il comportamento anche successivo dei contraenti.
  • Nel rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito non operano automaticamente i criteri di gerarchia e specialità propri delle fonti normative: occorre ricostruire l'effettiva volontà delle parti sociali attraverso il coordinamento delle discipline negoziali.
  • Una clausola aziendale che richiami l'indennità di mensa prevista dal CCNL deve essere letta come rinvio all'intera disciplina contrattuale richiamata, salvo che dal testo e dal contesto emerga chiaramente una diversa volontà limitativa.
  • La censura di interpretazione contrattuale è fondata quando il giudice di merito abbia adottato una lettura atomistica o frammentata delle clausole, senza coglierne il senso unitario nell'economia dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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