Sentenza n. 300/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 6.2.2025, notificato al ricorrente in data 8.2.2025 con cui il Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico promosso avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 17.10.2024 di irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero, e di ogni altro atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero irrogata per non avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire la fuga di un cittadino straniero accompagnato dalla caserma alla Questura, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, violazione delle disposizioni disciplinari applicabili al personale militare, dell'art. 5 d.P.R. 1199/1971 e dell'art. 3 l. 241/1990, oltre a travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le gravi criticità logistiche e di sicurezza della caserma, già segnalate in più note interne, che avrebbero favorito l'ingresso improvviso di un soggetto estraneo, la confusione e la fuga dello straniero. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione non avesse indicato quale condotta alternativa o quali ulteriori cautele avrebbe dovuto adottare, né dimostrato una sua responsabilità esclusiva. Con il secondo motivo ha contestato la sproporzione della sanzione, lamentando la mancata considerazione dei precedenti positivi, della tenuità dei fatti, dell'assenza di recidiva e di intenzionalità, nonché la mancata valutazione della possibilità di qualificare la condotta come lieve mancanza, sanzionabile con un richiamo verbale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato la sanzione disciplinare. Il Collegio ha confermato nel merito la valutazione già espressa in sede cautelare circa la sussistenza del fumus boni iuris. Ha rilevato che le condizioni di scarsa sicurezza della caserma, in particolare la permeabilità della recinzione perimetrale, erano state segnalate dal comandante della stazione mediante quattro note trasmesse alla scala gerarchica tra novembre 2018 e luglio 2024; l'esistenza di tali criticità era inoltre espressamente riconosciuta dall'Amministrazione. Secondo il TAR, tali condizioni potevano ragionevolmente avere facilitato l'ingresso del soggetto estraneo, il quale aveva creato il parapiglia che aveva agevolato la fuga dello straniero. Pertanto, pur essendo la fuga avvenuta sulla pubblica via, non era ragionevole imputare al militare l'intera responsabilità eziologica dell'accaduto, trascurando il contributo causale delle carenze strutturali e logistiche note all'Amministrazione. L'addebito non superava quindi il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità. La sanzione è stata annullata; le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 713, comma 3, 717, 725, commi 1 e 2, e 746, commi 1 e 4, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Disposizioni del regolamento in materia di disciplina militare richiamate dal ricorrente, la cui violazione è stata dedotta ma non specificamente esaminata nella ratio decidendi.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Norma del codice dell'ordinamento militare richiamata tra quelle asseritamente violate, senza una specifica interpretazione nella decisione.
artt. 1358, 1359 e 1360 d.lgs. 66/2010
Norme richiamate in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare, ma non autonomamente esaminate poiché il ricorso è stato accolto sul primo motivo.
art. 5 d.P.R. 1199/1971
Norma richiamata con riguardo al ricorso gerarchico, senza specifica applicazione nella motivazione decisiva.
art. 3 l. 241/1990
Obbligo di motivazione dedotto dal ricorrente; il TAR ha fondato l'annullamento principalmente sull'irragionevolezza e sproporzione dell'imputazione causale, senza svolgere una distinta analisi dell'articolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell'accertamento della responsabilità disciplinare di un militare per la fuga di una persona sottoposta ad accompagnamento, l'Amministrazione non può imputare l'intero evento al militare senza considerare il contributo causale di accertate e previamente segnalate carenze strutturali o logistiche del luogo di custodia o transito.
- La valutazione della responsabilità disciplinare deve confrontarsi con tutte le circostanze concretamente incidenti sulla dinamica dell'evento, comprese le condizioni di sicurezza della struttura note all'Amministrazione; l'omessa considerazione di tali circostanze può rendere l'addebito irragionevole e sproporzionato.
- È illegittima, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la sanzione disciplinare che attribuisca al dipendente l'intera responsabilità eziologica di un evento senza adeguatamente valutare fattori esterni o concorrenti idonei a incidere causalmente sulla condotta contestata.
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