Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colosimo impugnava la sentenza che lo aveva condannato per minaccia aggravata e danneggiamento causato a una telecamera di videosorveglianza. I motivi di ricorso denunciavano: (i) inesistenza di valida querela/manifestazione di volontà di perseguire penalmente (art. 120 c.p.), poiché la persona offesa si sarebbe solo riservata di costituirsi parte civile; (ii) contestazione del danneggiamento della telecamera (art. 635, comma 2 c.p.), sostenendo che la funzionalità non sarebbe stata compromessa; (iii) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante "luogo esposto alla pubblica fede" (art. 625, n.7 c.p.) in presenza di area recintata e videosorvegliata; (iv) vizio di valutazione del compendio dichiarativo per presunte incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la riserva di costituirsi parte civile valga quale manifestazione della volontà di querela alla luce del favor querelae; la valutazione sull'esistenza del danneggiamento e sulla attendibilità delle prove è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio logico-giuridico, e nel caso di specie i giudici di merito hanno motivato coerentemente che la telecamera era stata divelta con distacco dei fili e richiedeva riparazione; la videoregistrazione o la recinzione non escludono di per sé l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 perché il sistema di videosorveglianza non garantisce l'immediato impedimento dell'illecito; conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 120 cod. pen. (querela)
La Corte ha ritenuto che la manifestazione della volontà di perseguire penalmente può desumersi anche da atti che non contengono una formula espressa; la riserva di costituirsi parte civile è qualificabile come valida manifestazione della querela (principio del favor querelae).
art. 635, comma 2, cod. pen. (danneggiamento)
art. 635, comma 2, cod. pen.
Il danneggiamento comprende anche le alterazioni che, pur non irreversibili, rendono necessario un intervento ripristinatorio; la Corte di merito ha valutato che la telecamera era stata divelta e richiedeva riparazione, integrando il reato.
art. 625, n. 7, cod. pen. (aggravante per cose esposte alla pubblica fede)
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
La presenza di videosorveglianza o di recinzione non esclude automaticamente l'aggravante: solo una sorveglianza specificamente idonea a impedire immediatamente l'illecito può escluderla; il sistema di videosorveglianza ordinario non elimina l'affidamento delle cose alla pubblica fede.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. (contraddittorio scritto)
art. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini, come previsto dalle norme citate.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende)
In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La riserva di costituirsi parte civile può essere interpretata come valida manifestazione della querela; i giudici preferiscono un'interpretazione estensiva (favor querelae) e non richiedono formule sacramentali.
- La qualificazione del fatto come danneggiamento va valutata in base all'alterazione della cosa e alla necessità di intervento ripristinatorio: anche danni riparabili possono integrare il reato se incidono sull'uso dell'oggetto.
- La presenza di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di esposizione alla pubblica fede; occorre dimostrare che la sorveglianza fosse effettivamente idonea a impedire immediatamente il fatto per escludere l'aggravante.
- Le discrepanze tra dichiarazioni testimoniali rientrano nella valutazione di merito del giudice e non costituiscono di per sé motivo di cassazione, salvo errori logico-giuridici della motivazione.
- La Corte di Cassazione controlla la legittimità e la coerenza logico-giuridica della motivazione, ma non riesamina i fatti o la valutazione probatoria: i ricorsi che chiedono una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione è necessario formulare motivi che evidenzino vizi di diritto o di motivazione (contraddittorietà, illogicità, insufficienza motivazionale), non semplici contestazioni della valutazione probatoria.
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