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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colosimo impugnava la sentenza che lo aveva condannato per minaccia aggravata e danneggiamento causato a una telecamera di videosorveglianza. I motivi di ricorso denunciavano: (i) inesistenza di valida querela/manifestazione di volontà di perseguire penalmente (art. 120 c.p.), poiché la persona offesa si sarebbe solo riservata di costituirsi parte civile; (ii) contestazione del danneggiamento della telecamera (art. 635, comma 2 c.p.), sostenendo che la funzionalità non sarebbe stata compromessa; (iii) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante "luogo esposto alla pubblica fede" (art. 625, n.7 c.p.) in presenza di area recintata e videosorvegliata; (iv) vizio di valutazione del compendio dichiarativo per presunte incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la riserva di costituirsi parte civile valga quale manifestazione della volontà di querela alla luce del favor querelae; la valutazione sull'esistenza del danneggiamento e sulla attendibilità delle prove è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio logico-giuridico, e nel caso di specie i giudici di merito hanno motivato coerentemente che la telecamera era stata divelta con distacco dei fili e richiedeva riparazione; la videoregistrazione o la recinzione non escludono di per sé l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 perché il sistema di videosorveglianza non garantisce l'immediato impedimento dell'illecito; conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 120 cod. pen. (querela)

    La Corte ha ritenuto che la manifestazione della volontà di perseguire penalmente può desumersi anche da atti che non contengono una formula espressa; la riserva di costituirsi parte civile è qualificabile come valida manifestazione della querela (principio del favor querelae).

  • art. 635, comma 2, cod. pen. (danneggiamento)

    art. 635, comma 2, cod. pen.

    Il danneggiamento comprende anche le alterazioni che, pur non irreversibili, rendono necessario un intervento ripristinatorio; la Corte di merito ha valutato che la telecamera era stata divelta e richiedeva riparazione, integrando il reato.

  • art. 625, n. 7, cod. pen. (aggravante per cose esposte alla pubblica fede)

    art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    La presenza di videosorveglianza o di recinzione non esclude automaticamente l'aggravante: solo una sorveglianza specificamente idonea a impedire immediatamente l'illecito può escluderla; il sistema di videosorveglianza ordinario non elimina l'affidamento delle cose alla pubblica fede.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. (contraddittorio scritto)

    art. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini, come previsto dalle norme citate.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende)

    In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La riserva di costituirsi parte civile può essere interpretata come valida manifestazione della querela; i giudici preferiscono un'interpretazione estensiva (favor querelae) e non richiedono formule sacramentali.
  • La qualificazione del fatto come danneggiamento va valutata in base all'alterazione della cosa e alla necessità di intervento ripristinatorio: anche danni riparabili possono integrare il reato se incidono sull'uso dell'oggetto.
  • La presenza di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di esposizione alla pubblica fede; occorre dimostrare che la sorveglianza fosse effettivamente idonea a impedire immediatamente il fatto per escludere l'aggravante.
  • Le discrepanze tra dichiarazioni testimoniali rientrano nella valutazione di merito del giudice e non costituiscono di per sé motivo di cassazione, salvo errori logico-giuridici della motivazione.
  • La Corte di Cassazione controlla la legittimità e la coerenza logico-giuridica della motivazione, ma non riesamina i fatti o la valutazione probatoria: i ricorsi che chiedono una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione è necessario formulare motivi che evidenzino vizi di diritto o di motivazione (contraddittorietà, illogicità, insufficienza motivazionale), non semplici contestazioni della valutazione probatoria.

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