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Sentenza

Sentenza n. 6399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Stralcio, n. 9029/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione a demolire o rimuovere interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. In appello ha dedotto un unico motivo, riferito alla violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e al difetto di motivazione dell’ordinanza, sostenendo che il provvedimento non identificasse con sufficiente precisione il luogo dell’abuso. In particolare, ha lamentato l’assenza del Comune di ubicazione, del numero civico e degli estremi catastali, ritenendo così compromesso il diritto di difesa e impossibile verificare la proprietà dell’area. Ha inoltre contestato che il verbale di sopralluogo richiamato nell’ordinanza non recasse il numero di protocollo, non fosse allegato e non fosse stato conosciuto. L’ordinanza richiamava l’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e descriveva un manufatto in muratura e legno, con portico, piattaforma in cemento armato, copertura a due falde, aperture e tamponature, ubicato in via Madre Lorenzina nel Comune di Rocca di Papa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, la dettagliata descrizione delle opere abusive, accompagnata dall’indicazione della via di ubicazione e dall’individuazione del destinatario quale proprietaria e responsabile del fabbricato. Non è necessaria, in questa fase, l’indicazione degli estremi catastali né l’esatto numero civico: l’eventuale erronea indicazione di quest’ultimo costituisce una mera irregolarità non invalidante. I dati catastali e quelli della conservatoria sono invece necessari nell’eventuale successivo atto di accertamento dell’inottemperanza, soprattutto per delimitare le aree oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il Collegio ha escluso la rilevanza delle contestazioni relative al verbale di sopralluogo, poiché esso era identificato mediante l’autorità emanante e la data e il suo contenuto era stato sostanzialmente riportato nell’ordinanza. Non sussisteva quindi un obbligo di allegazione del verbale. La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima, essendo l’atto richiamato identificabile e conoscibile dall’interessata, la quale avrebbe potuto richiederne l’accesso ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990. Il mancato deposito del verbale in giudizio non ha inciso sulla legittimità dell’ordinanza. L’appello è stato dunque rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali

    L’ordinanza di demolizione deve individuare il destinatario quale proprietario o responsabile dell’abuso e descrivere le opere abusive in modo sufficiente a consentirne l’individuazione e l’adempimento dell’ordine ripristinatorio.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    in caso di inottemperanza nel termine di novanta giorni si procederà ... all’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune

    L’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza deve identificare specificamente la costruzione abusiva e le aree interessate, anche mediante dati catastali e risultanze della conservatoria, in funzione dell’acquisizione gratuita.

  • art. 3 l. 241/1990

    la motivazione di un atto amministrativo per relationem (...) è idonea purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati ed eventualmente gli stessi, su richiesta dell'interessato, siano messi a sua disposizione

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è identificabile e conoscibile dall’interessato; non è indispensabile allegarlo se il suo contenuto è riportato nel provvedimento e l’interessato può chiederne l’accesso.

  • art. 22 l. 241/1990

    L’interessato che non conosca il contenuto dell’atto presupposto richiamato può richiederne l’accesso; la mancata previa conoscenza, in assenza di richiesta di accesso, non determina di per sé l’illegittimità della motivazione per relationem.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma richiamata in relazione alla trattazione della controversia in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Un’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive in modo dettagliato le opere abusive e indica elementi sufficienti a consentirne l’individuazione concreta e l’esecuzione dell’ordine ripristinatorio; non è necessario che contenga già gli estremi catastali dell’immobile o l’esatto numero civico.
  • Gli estremi catastali e le risultanze della conservatoria dei registri immobiliari assumono rilievo specifico nell’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza, soprattutto per individuare le aree soggette ad acquisizione gratuita al patrimonio comunale, e non costituiscono necessariamente un elemento essenziale dell’originaria ingiunzione di demolizione.
  • L’erronea o omessa indicazione dell’esatto numero civico nell’ordinanza di demolizione costituisce una mera irregolarità non invalidante quando la dettagliata descrizione dell’opera e l’indicazione della via consentano comunque al destinatario di individuare l’abuso.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è identificato mediante i suoi elementi essenziali, il suo contenuto è riportato almeno nei profili rilevanti e l’interessato può conoscerlo, anche mediante richiesta di accesso; non è necessaria la sua materiale allegazione al provvedimento.
  • Il mancato deposito in giudizio dell’atto presupposto richiamato nell’ordinanza non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento quando l’atto sia stato identificato e il suo contenuto sia stato adeguatamente trasfuso nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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