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Sentenza

Sentenza n. 6003/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 della Direzione A1400A - SANITA'' E WELFARE della Regione Piemonte (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell''AO Ordine Mauriziano di Torino; - deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell''AO S. Croce e Carle di Cuneo; - deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell''AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell''AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell''AOU Maggiore della Carità di Novara; - deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell''AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell''ASL AL; - deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell''ASL AT; - deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell''ASL BI; - deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell''ASL Città di Torino; - deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell''ASL CN1; - deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell''ASL CN2; - deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell''ASL NO; - deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell''ASL TO3; - deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell''ASL TO4; - deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell''ASL TO5; - deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell''ASL VC; - deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell''ASL VCO;

Giustizia amministrativa202303489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte relativa all'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli atti delle aziende sanitarie regionali concernenti la certificazione e la ripartizione del fatturato. Nel corso del giudizio, con memoria del 13 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. Il Tribunale ha rilevato che la cessazione della materia del contendere, secondo la disposizione invocata, presuppone la comunicazione da parte della Regione dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo ridotto previsto dalla legge. Tale comunicazione non è intervenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e non per cessazione della materia del contendere. Ha distinto le due fattispecie: la cessazione della materia del contendere avrebbe richiesto la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto; in assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di avvenuto pagamento è stata comunque ritenuta idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere è subordinata alla comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; in mancanza di tale comunicazione, la sopravvenuta dichiarazione di avvenuto pagamento può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato in relazione alla modalità di svolgimento da remoto della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale richiede il verificarsi esatto del presupposto procedimentale stabilito dalla legge, compresa, quando prevista, la comunicazione formale dell'atto di accertamento al giudice amministrativo.
  • Quando il presupposto per la cessazione della materia del contendere non si perfeziona, ma il pagamento o altro fatto sopravvenuto elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata formalizzazione della comunicazione richiesta dalla legge impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non necessariamente la rilevanza processuale del fatto sopravvenuto ai fini dell'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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