Cassazione Penale, Ordinanza n. 00700/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale nell'ambito di una procedura fallimentare, contestata come commessa in qualità di amministratore di fatto di una società. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: il primo contestava il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto; il secondo e il terzo deducevano la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta; il quarto lamentava la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice. Con memoria successiva il difensore ha insistito sulla pretesa mancata valorizzazione di tutti gli elementi probatori emersi in dibattimento. La Corte ha ritenuto i motivi generici, aspecifici o manifestamente infondati, perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e perché non confrontati in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la significativa e continua attività gestoria e la sottrazione della contabilità finalizzata a ostacolare il curatore nella ricostruzione del patrimonio sociale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati o generici tutti i motivi: il primo perché reiterativo di censure già disattese e volto a una rivalutazione del materiale probatorio; il secondo e il terzo perché non si confrontavano con la motivazione sulla finalità ostativa della sottrazione contabile; il quarto perché l'omessa consegna o occultamento della contabilità, quando finalizzati a pregiudicare i creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, integra bancarotta documentale fraudolenta e non semplice. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, L.F.
integrano la bancarotta fraudolenta documentale contestata, in relazione alla condotta di sottrazione/occultamento della contabilità da parte dell'amministratore di fatto.
art. 216, comma 1, n. 2, L.F.
ricomprende la bancarotta documentale fraudolenta quando l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture è finalizzato a impedire la ricostruzione del patrimonio sociale e a recare pregiudizio ai creditori.
art. 223, comma 1, L.F.
estende la disciplina penale fallimentare agli amministratori e soggetti equiparati coinvolti nella gestione della società fallita.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non accompagnate dalla specifica deduzione di decisivi travisamenti della prova.
- La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri gestori tipici, essendo sufficiente una significativa, continua e non episodica attività di gestione o cogestione che denoti un inserimento organico nell'assetto societario.
- In tema di bancarotta documentale, la mancanza, l'occultamento o la mancata consegna della contabilità integra la forma fraudolenta quando risulti che la condotta sia stata tenuta con lo scopo di ostacolare il curatore nella ricostruzione dei fatti gestionali o del patrimonio sociale, con pregiudizio per i creditori.
- La mancata derubricazione a bancarotta semplice è correttamente esclusa quando la condotta contabile non sia meramente omissiva o colposa, ma risulti sorretta da un fine fraudolento di impedimento della ricostruzione contabile e patrimoniale.
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