Cassazione Civile, Ordinanza n. 03219/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino bengalese ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto del Questore di Salerno con cui era stato disposto il respingimento dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera, deducendo la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale. Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 18 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 54 l. n. 69/2009, sostenendo che il termine di 30 giorni non sarebbe applicabile ai cittadini residenti all'estero e che, nel caso concreto, egli fosse senza fissa dimora; ha inoltre valorizzato il fatto che l'amministrazione non avesse contestato la sua allegata residenza all'estero.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per chi risiede all'estero, grava sulla parte impugnante l'onere di allegare e provare la residenza all'estero, trattandosi di elemento rilevante per la tempestività e quindi per l'ammissibilità dell'impugnazione. Ha aggiunto che la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione non supplisce a tale onere probatorio e che la mera allegazione di essere senza fissa dimora in Italia non equivale alla prova della residenza all'estero. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità per tardività resa dal Giudice di Pace è stata ritenuta corretta. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme di diritto.
art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
"Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero"
Il termine più lungo di 60 giorni spetta solo se è provata la residenza all'estero del ricorrente; in difetto opera il termine ordinario di 30 giorni.
art. 54 l. n. 69/2009
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 18 d.lgs. n. 150/2011, senza che la Corte vi riconosca un ruolo decisivo autonomo nel caso concreto.
art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato in via comparativa come disposizione analoga che prevede un termine differenziato in funzione della residenza all'estero.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
Menionato come norma abrogata che conteneva una disciplina identica per le impugnazioni in materia di protezione internazionale.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del termine più lungo per impugnare un decreto di espulsione, la parte impugnante deve allegare e provare la propria residenza all'estero; il relativo onere probatorio è posto a suo carico perché incide sulla tempestività e dunque sull'ammissibilità del ricorso.
- La mancata contestazione da parte della pubblica amministrazione non esonera l'impugnante dall'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'applicazione del termine speciale più favorevole.
- La semplice condizione di senza fissa dimora nel territorio nazionale non è equiparabile alla prova della residenza all'estero e non consente, da sola, di beneficiare del termine di impugnazione di 60 giorni.
- Il controllo sulla tempestività dell'impugnazione risponde a un interesse pubblicistico connesso al giudicato formale, sicché il giudice deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità quando non risulti dimostrato il rispetto del termine.
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