Sentenza n. 1702/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto all’atto introduttivo del giudizio: - dell’ordinanza emessa dal Dirigente dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) - sede secondaria di Milano, notificata il 28 maggio 2025 alla società -OMISSIS- s.r.l. ed il 4 giugno 2025 alla società -OMISSIS- s.r.l., avente ad oggetto «Ordinanza di sgombero ex art. 2-decies, comma 2, della Legge n. 575/65 (oggi trasfuso nell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) concernente l’immobile sito in Settala (MI), Strada Paullese snc, identificato al NCUE come segue: foglio -OMISSIS-»; - di ogni altro atto ad essa conseguente e presupposto, ancorché incognito quanto ai motivi aggiunti, depositati il 21 agosto 2025: degli stessi atti gravati con il ricorso introduttivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ANBSC di sgombero di un immobile definitivamente confiscato alla criminalità organizzata e, con motivi aggiunti, decreto direttoriale di destinazione del bene alla Città Metropolitana di Milano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, esercenti un’attività di gioco lecito nell’immobile e titolari di un rapporto di disponibilità derivato da rapporti locatizi e dall’amministrazione giudiziaria, hanno impugnato l’ordinanza di sgombero adottata dall’ANBSC ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, deducendo: violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 40, 45-bis, 47, comma 2, e 52, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 823, comma 2, c.c. e dell’art. 3 l. n. 241/1990; carenza o erronea valutazione dei presupposti; carenza di istruttoria; mancata ponderazione degli interessi pubblici e privati; omessa valutazione della possibilità di differire lo sgombero in vista della destinazione del bene ai sensi dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 6 CEDU e degli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione, assumendo l’insussistenza di ragioni d’urgenza. Con motivi aggiunti le ricorrenti hanno impugnato il decreto direttoriale del 24 agosto 2020 con cui il bene era stato destinato per finalità istituzionali alla Città Metropolitana di Milano, deducendo violazione degli artt. 47 e 48 d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 823, comma 2, c.c. e dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, nonché carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento e carenza di istruttoria, sostenendo che l’ANBSC fosse ormai priva della disponibilità giuridica del bene e avesse agito in carenza assoluta di attribuzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha qualificato l’ordinanza di sgombero come esercizio vincolato e necessitato del potere-dovere attribuito all’ANBSC dall’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e dall’art. 823, comma 2, c.c. La confisca definitiva trasferisce istantaneamente il bene, a titolo originario, al patrimonio dello Stato e gli imprime un regime rigidamente pubblicistico, assimilabile a quello dei beni del patrimonio indisponibile. Ne consegue che lo sgombero è un atto dovuto, autonomo e distinto dal successivo procedimento discrezionale di destinazione, e non è subordinato alla previa destinazione del bene. Proprio perché il potere di sgombero è vincolato, non sono necessarie un’ulteriore motivazione o una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati degli occupanti; il legislatore ha già ritenuto prevalente l’interesse al contrasto della criminalità organizzata e alla sottrazione del bene di provenienza illecita. È stata quindi esclusa la rilevanza delle esigenze degli occupanti, anche con riferimento a condizioni personali o familiari. Il TAR ha ritenuto non fondata anche la censura relativa all’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011, osservando che la facoltà di differire lo sgombero in vista della destinazione non incide sul carattere autonomo e vincolato del potere di liberazione del bene. È stata altresì respinta la censura partecipativa: la natura necessitata dello sgombero e l’assenza di margini di scelta sostanziali escludono la necessità di una previa comunicazione di avvio. Il decreto di destinazione è stato ritenuto legittimo: se lo sgombero può essere disposto prima della destinazione, a maggior ragione può essere disposto dopo di essa; la successiva destinazione alla Città Metropolitana non privava l’ANBSC del potere di assicurare la liberazione materiale del bene. Esclusa anche la dedotta carenza assoluta di attribuzioni. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 2.000,00 di spese in favore dell’ANBSC; le spese sono state compensate nei confronti della Città Metropolitana di Milano, costituitasi con atto meramente formale.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La confisca definitiva determina il trasferimento istantaneo e a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato.
art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Attribuisce all’ANBSC il potere-dovere di assicurare la tutela e la liberazione dei beni confiscati, anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione.
art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011
qualora l’immobile risulti ancora occupato, possa differire l’esecuzione dello sgombero allorquando quest’ultimo sia ritenuto “opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare”
La possibilità di differire lo sgombero non trasforma il potere di liberazione del bene in un potere discrezionale né rende lo sgombero subordinato alla previa destinazione.
art. 48 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina il procedimento di destinazione dei beni confiscati, distinto dall’autonomo potere esecutivo di sgombero.
art. 823, comma 2, c.c.
Consente la tutela dei beni pubblici mediante gli strumenti ordinariamente previsti per la tutela della proprietà e del possesso; per i beni confiscati fonda l’azione di liberazione materiale del bene.
art. 3 l. n. 241/1990
Non impone un’ulteriore motivazione all’ordinanza di sgombero, trattandosi di atto vincolato e necessitato conseguente alla confisca definitiva.
artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria quando l’esercizio del potere di sgombero è vincolato e non residuano margini effettivi di valutazione partecipativa.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La dedotta carenza assoluta di attribuzioni dell’ANBSC non sussiste, poiché l’Agenzia conserva il potere di disporre lo sgombero anche dopo la destinazione del bene.
Massime di principio
- L’ordinanza di sgombero di un immobile definitivamente confiscato alla criminalità organizzata costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato e un atto dovuto, strettamente consequenziale alla confisca definitiva.
- Il potere dell’ANBSC di ordinare lo sgombero non è subordinato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene, poiché il procedimento esecutivo di liberazione è autonomo e distinto dal procedimento discrezionale di destinazione a finalità istituzionali o sociali.
- La confisca definitiva imprime al bene un regime rigidamente pubblicistico, assimilabile a quello dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato, incompatibile con la permanenza degli occupanti e con la conservazione del bene nella loro disponibilità.
- Poiché lo sgombero del bene confiscato è vincolato, l’amministrazione non deve effettuare una specifica ponderazione tra l’interesse pubblico alla disponibilità del bene e gli interessi privati degli occupanti, né fornire un’ulteriore motivazione rispetto alla necessità di dare attuazione alla confisca.
- La facoltà di differire lo sgombero in vista della destinazione del bene non condiziona l’an del potere di sgombero e non attribuisce agli occupanti una posizione giuridica tutelabile alla permanenza nell’immobile.
- Il potere di sgombero può essere esercitato anche dopo l’adozione del provvedimento di destinazione, poiché la destinazione del bene non priva l’ANBSC del compito di assicurarne la liberazione materiale e la tutela.
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