Cassazione Penale, Sentenza n. 12295/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Monza che, riunite tre ordinanze, aveva annullato il sequestro probatorio disposto dal PM in relazione a indagini per bancarotta impropria (omesso pagamento tributi) e bancarotta fraudolenta distrattiva. Il PM deduce: (i) vizio procedurale per correzione d'errore materiale adottata de plano senza camera di consiglio e avviso alle parti; (ii) irregolarità nelle istanze di riesame presentate dalle società per mancanza di autenticazione/potestà di firma; (iii) vizio di merito per aver chiesto al riesame la prova dello stato di dissesto della Editoriale il Cittadino s.r.l., mentre la fase era preliminare e basata su elementi (prestiti infruttiferi, bonifici, acquisiti di beni di lusso, esposizioni debitorie e intercettazioni) idonei, a suo avviso, ad integrare il fumus commissi delicti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: la presunta nullità derivante dalla correzione de plano dell'ordinanza può essere dedotta in Cassazione solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale, interesse non indicato nel ricorso; inoltre le misure adottate dal riesame risultavano tali da rendere inidonea la misura tout court. Sul secondo motivo: la nullità invocata non è di quelle assolute e doveva essere eccepita tempestivamente (art. 180 c.p.p.), pertanto la deduzione fuori termine è preclusa. Sul terzo motivo: la censura di merito sulla valutazione del fumus commissi delicti non coglie vizi così radicali da rendere la motivazione assente o apparente; il Tribunale di riesame ha motivato le ragioni per cui non sussistevano elementi certi di dissesto e di pertinenza tra beni sequestrati e reato, e la Corte di Cassazione non consente una semplice sovrapposizione di valutazioni probatorie diverse. Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Riferimento alle modalità procedurali sull'adozione di provvedimenti e correzione di errori materiali; richiamato nel contestare la mancanza di camera di consiglio e avviso
art. 130 cod. proc. pen.
Norme sulla correzione di errori materiali; utilizzato nel quadro della contestazione sulla modifica del provvedimento senza udienza
art. 178 cod. proc. pen.
Disciplina delle nullità di ordine generale; la Corte rileva che la nullità collegata alla correzione de plano può essere dedotta in Cassazione solo se sussiste concreto interesse a partecipare all'udienza
art. 568 cod. proc. pen.
Condizione di ammissibilità delle impugnazioni: occorre il concreto interesse ad impugnare, ossia la rimozione di un pregiudizio effettivo e persistente
art. 100 cod. proc. pen.
Regole sulle sottoscrizioni e autenticazioni degli atti difensivi; richiamato rispetto alla validità delle istanze di riesame presentate dalle società
art. 179 cod. proc. pen.
Enumerazione delle nullità assolute; la Corte osserva che la nullità dedotta non rientra in tali ipotesi e pertanto non è immediatamente rilevabile in Cassazione
art. 180 cod. proc. pen.
Termini e modalità di rilevazione delle nullità non assolute: la nullità deve essere eccepita tempestivamente nei termini previsti, altrimenti è preclusa
art. 253 e seguenti cod. proc. pen.
Disposizioni sul sequestro preventivo e probatorio: il riesame valuta il fumus commissi delicti e la pertinenza dei beni sequestrati rispetto all'ipotesi di reato
art. 324 cod. proc. pen.
Norme sul provvedimento di sequestro probatorio e sue finalità; richiamata nel contesto delle censure sul sequestro adottato dal PM
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari: ammissibile soltanto per violazione di legge
art. 335 cod. proc. pen.
Iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato; evocata dal PM come soglia minima per procedere all'iscrizione e alle indagini
art. 606 cod. proc. pen.
Motivi di ricorso in Cassazione; la Corte sottolinea che non è consentita la censura per mera diversa valutazione del materiale probatorio salvo vizi radicali di motivazione
Massime di principio
- Un vizio procedurale relativo alla correzione di un provvedimento adottato de plano (senza camera di consiglio) può essere valutato in Cassazione solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale prima: altrimenti la questione è inammissibile
- Nullità non rientranti tra quelle assolute devono essere eccepite tempestivamente (art. 180 c.p.p.); sollevare per la prima volta la questione in Cassazione comporta generalmente la preclusione
- In sede di impugnazione di misure cautelari o di sequestro probatorio la Corte di Cassazione è limitata a verificare vizi di legge o motivazioni così radicali da rendere la decisione incomprensibile o manifesta assente: non è possibile chiedere la semplice riconsiderazione del merito probatorio
- Nel riesame del sequestro il giudice può richiedere elementi concreti per ritenere sussistente il fumus commissi delicti e la pertinenza dei beni al reato; in fase preliminare non è richiesta la prova piena del dissesto ma devono esserci indizi idonei e motivati
- Questioni formali relative a sottoscrizioni o autenticazioni di istanze (es. firme apparenti) devono essere eccepite tempestivamente nella sede competente; la loro deduzione tardiva rischia di essere respinta per preclusione
- Quando si impugna in Cassazione, è essenziale distinguere errori di fatto o diverse valutazioni probatorie (non sindacabili) da errori di diritto o mancanza totale della motivazione (sindacabili); orientare il ricorso su questi elementi aumenta le possibilità di ammissibilità
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