Ordinanza n. 1090/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0058770.20-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo sul corso frequentato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Sono stati impugnati anche il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo svolto all'estero, incluso il piano analitico del corso, e dell'esperienza professionale maturata nel settore. È stata inoltre posta in discussione la motivazione relativa alla natura non abilitante del titolo e alle divergenze tra i programmi formativi italiano e spagnolo, alla luce del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento impugnato fino alla scadenza, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento su posto di sostegno svolto dalla ricorrente. Il Collegio ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha rilevato inoltre che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state affrontate dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22/2022. Le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, considerato il possibile pregiudizio al sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e agli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Sussistendo i presupposti cautelari dell'art. 55 c.p.a., anche in relazione al contratto di insegnamento in corso, la tutela è stata concessa fino alla relativa scadenza. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il provvedimento di diniego è stato sospeso in sede cautelare.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato, senza una specifica statuizione sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere colmate mediante adeguate misure compensative.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere posta a fondamento del diniego in termini contrari ai principi già affermati dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22/2022.
- In sede cautelare, la sospensione del diniego di riconoscimento può essere accordata fino alla scadenza di un contratto di insegnamento in corso quando la sommaria valutazione degli atti evidenzi carenze istruttorie e motivazionali dell'amministrazione e sussista un concreto pregiudizio per la posizione lavorativa dell'interessato.
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