Cassazione Penale, Sentenza n. 10522/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che confermava le condanne per estorsione tentata e consumata e per rapina: Cerrone e Iovine contestano la sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso e la valutazione del giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante del risarcimento del danno e la recidiva; Dello Iacolo contesta l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso alla rapina (capo 2), la ricostruzione del reato di tentata estorsione (capo 5) in rapporto alla attendibilita' della vittima e il mancato riconoscimento del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche (produzione di un vaglia postale a favore della vittima).
La decisione
Per Cerrone Fabio e Iovine Enrico Gennaro: i ricorsi sono dichiarati inammissibili; la Corte osserva che gli appellanti avevano rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli sulle attenuanti e sulla pena, con conseguente preclusione sull'eccezione relativa all'aggravante dell'uso del metodo mafioso; i due sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Dello Iacolo Pasquale: il ricorso e' in parte accolto; la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 c.p. (risarcimento del danno) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto e per la determinazione della pena; il resto del ricorso e' dichiarato inammissibile. Complessivamente prevale la resistenza della pubblica accusa, salvo il rilievo favorevole parziale a favore di Dello Iacolo.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'aggravante dell'uso del metodo mafioso puo' essere riconosciuta anche se la minaccia e' implicita o 'silente', quando il contesto e i legami con organizzazioni criminali (es. presenza di soggetti legati a un boss noto, conoscenza della vittima del collegamento) rendono il messaggio intimidatorio efficace; la Corte l'ha ritenuta applicabile in ragione del contesto complessivo e della riconoscibilità dei legami camorristici
art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.
La circostanza attenuante del risarcimento del danno puo' essere riconosciuta quando sussista un effettivo comportamento risarcitorio rivolto a riparare il danno; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il vaglia postale inviato dal Dello Iacolo potesse essere riconducibile a un tentativo di elidere le conseguenze del reato piuttosto che a un risarcimento idoneo, per cui ha disposto il rinvio per nuova valutazione; va quindi accertato se l'atto abbia natura reale e riparatoria
Massime di principio
- L'aggravante dell'uso del metodo mafioso non richiede sempre una minaccia esplicita: e' sufficiente che il contesto e la posizione dei correi evochino il potere intimidatorio di un'organizzazione criminale
- Se il difensore rinuncia o non impugna specifici motivi in appello, tali questioni diventano precluse in sede di cassazione e il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile
- Le doglianze generiche o che non affrontano i passaggi decisivi della motivazione di merito sono spesso considerate inammissibili o infondate dalla Corte di Cassazione
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno occorre provare in modo chiaro e documentato la natura riparatoria dell'atto (modalita', destinatario, congruenza della somma); il mero invio di denaro puo' richiedere una valutazione approfondita sulla finalita' effettiva
- Quando piu' coimputati hanno posto in essere condotte congiunte, la valutazione dell'intenzionalita' e dell'effetto intimidatorio tiene conto del 'contesto complessivo' e delle relazioni tra gli attori; cio' puo' rafforzare l'elemento mafioso anche se singoli atti appaiono isolati
- In sede di rinvio il giudice di merito deve rivalutare puntualmente il riconoscimento delle attenuanti (anche generiche) alla luce della documentazione prodotta e dell'eventuale effetto riparatorio degli atti di risarcimento
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