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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00250/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B) in qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione "Agenzia formazione lavoro". Sono stati articolati sei motivi principali e uno aggiunto: 1) contestazione della fallibilità dell'associazione (natura pubblicistica e controllo regionale); 2) doglianza sulla mancata applicabilità degli obblighi di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.); 3) critica sulla ascrivibilità soggettiva dei reati a Braghetto, denunciando che sarebbe stato mero prestanome senza deleghe, senza conoscenza delle distrazioni e quindi privo del dolo richiesto (anche in relazione al concorso omissivo ex art. 40, comma 2 c.p.); 4) contestazione dell'esistenza degli elementi oggettivi dei reati (furto di file contabili, ricostruzione della contabilità, responsabilità esclusiva dell'amministratore di fatto); 5) eccessiva severità della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 c.p.; 6) censura sulla liquidazione del risarcimento alla parte civile (attribuendo a Braghetto distrazioni anteriori al dissesto e/o avvenute all'insaputa); motivo aggiunto reiterava argomentazioni sulla bancarotta documentale.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso "fondato nei limiti di seguito precisati". Sono stati rigettati i motivi diretti a sindacare la dichiarazione di fallimento e la fallibilità dell'associazione, nonché quelli che contestavano l'esistenza oggettiva dei fatti-reato e l'obbligo di tenuta delle scritture contabili: tali profili sono considerati correttamente valutati dai giudici di merito. Tuttavia la Corte ha accolto in parte il motivo centrale sulla ascrivibilità soggettiva dei reati a Braghetto: la motivazione della sentenza impugnata è risultata carente nella verifica dei poteri effettivi del Presidente, nel giudizio sul "foro interno" (conoscenza e volontà) e nella dimostrazione del dolo necessario, specie per la bancarotta documentale (dolo specifico) e per la responsabilità omissiva ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha annullato con riferimento a tali profili e ha rimesso la valutazione al giudice di merito per un esame puntuale degli elementi soggettivi e del nesso causale tra omissione e illecito. Gli aspetti relativi alla esistenza dei fatti, alla fallibilità dell'ente e agli obblighi contabili sono stati confermati. (Esito: parziale accoglimento del ricorso; annullamento limitato degli atti motivato da vizi di motivazione sulla ascrivibilità soggettiva e rinvio per nuovo esame.)

Norme richiamate

  • art. 2214 cod. civ.

    Disciplina l'obbligo per gli imprenditori commerciali di tenere le scritture contabili; i giudici hanno ritenuto applicabile l'obbligo all'associazione ritenuta esercitare attività commerciale.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Fondamento della responsabilità omissiva impropria: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; applicato in relazione alla responsabilità del presidente che omette di vigilare.

  • art. 216 e ss. legge fallimentare

    Norme penali in materia di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale); la Corte ha ricordato che il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sullo stato di insolvenza.

  • art. 1, comma 1, legge fallimentare

    "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici"

    Definisce il campo soggettivo della fallibilità; la Corte ha richiamato questo principio per confermare la fallibilità dell'associazione che esercitava attività commerciale.

  • art. 2082 cod. civ.

    Definizione di imprenditore; rilevanza per stabilire che un ente associativo che esercita attività economica organizzata può essere considerato imprenditore e soggetto alla disciplina fallimentare.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; richiamata nella ricostruzione del concorso omissivo nell'altrui reato commissivo.

  • art. 113 cod. pen.

    Previsione limitata alla cooperazione colposa nel delitto colposo; la Corte rileva che non consente di configurare concorso colposo in delitto doloso.

  • art. 217 legge fallimentare

    Prevede una fattispecie colposa relativa alla bancarotta documentale (omessa o irregolare tenuta delle scritture), distinta dalle fattispecie dolose; rilevante per il confronto tra responsabilità dolosa e colposa.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante generale; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, richiesta però non accolta nella parte decisiva riportata.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento resa dal giudice civile è insindacabile nel giudizio penale sullo stato di insolvenza: il giudice penale deve assumere come dato acquisito la fallibilità dell'ente se così dichiarata.
  • Un ente associativo che esercita in modo organizzato e sistematico attività economica può essere considerato imprenditore commerciale e soggetto agli obblighi (es. tenuta delle scritture contabili) previsti per le imprese.
  • La responsabilità penale dell'amministratore formale non è automatica: la semplice titolarità formale della carica è un indizio ma non prova sufficiente del dolo. Il giudice deve valutare compiutamente i poteri effettivi, le deleghe esercitate e le concrete attività di vigilanza svolte.
  • Per configurare responsabilità omissiva (art. 40, comma 2 c.p.) occorre: (a) fonte e ambito della posizione di garanzia; (b) che il titolare avesse poteri effettivi (diretti o indiretti) di impedimento; (c) nesso causale tra omissione e evento (valutato con criterio controfattuale); (d) dolo del garante, cioè consapevolezza e adesione, anche eventuale, all'evento.
  • Nei reati dolosi, la condotta colposa che concorre al fatto principale non è automaticamente ascrivibile come concorso doloso: il dolo (compreso il dolo eventuale) deve essere dimostrato in relazione alla concreta rappresentazione e alla scelta volitiva dell'agente.
  • La Corte di legittimità richiede motivazioni concrete e specifiche quando si ascrive a un amministratore formale la responsabilità per fatti posti in essere da amministratori di fatto: occorre rispondere puntualmente alle doglianze difensive e motivare sulla conoscenza, sulle finalità perseguite dall'amministratore di fatto e sul contributo omissivo dell'amministratore formale.
  • In presenza di carenze motivazionali sulla ascrivibilità soggettiva, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per consentire un nuovo esame del nesso di causalità e dell'elemento psicologico, mentre conferma le valutazioni sui fatti di fatto e sulla configurabilità oggettiva dei reati quando adeguatamente motivate.

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