Cassazione Penale, Sentenza n. 00250/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B) in qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione "Agenzia formazione lavoro". Sono stati articolati sei motivi principali e uno aggiunto: 1) contestazione della fallibilità dell'associazione (natura pubblicistica e controllo regionale); 2) doglianza sulla mancata applicabilità degli obblighi di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.); 3) critica sulla ascrivibilità soggettiva dei reati a Braghetto, denunciando che sarebbe stato mero prestanome senza deleghe, senza conoscenza delle distrazioni e quindi privo del dolo richiesto (anche in relazione al concorso omissivo ex art. 40, comma 2 c.p.); 4) contestazione dell'esistenza degli elementi oggettivi dei reati (furto di file contabili, ricostruzione della contabilità, responsabilità esclusiva dell'amministratore di fatto); 5) eccessiva severità della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 c.p.; 6) censura sulla liquidazione del risarcimento alla parte civile (attribuendo a Braghetto distrazioni anteriori al dissesto e/o avvenute all'insaputa); motivo aggiunto reiterava argomentazioni sulla bancarotta documentale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso "fondato nei limiti di seguito precisati". Sono stati rigettati i motivi diretti a sindacare la dichiarazione di fallimento e la fallibilità dell'associazione, nonché quelli che contestavano l'esistenza oggettiva dei fatti-reato e l'obbligo di tenuta delle scritture contabili: tali profili sono considerati correttamente valutati dai giudici di merito. Tuttavia la Corte ha accolto in parte il motivo centrale sulla ascrivibilità soggettiva dei reati a Braghetto: la motivazione della sentenza impugnata è risultata carente nella verifica dei poteri effettivi del Presidente, nel giudizio sul "foro interno" (conoscenza e volontà) e nella dimostrazione del dolo necessario, specie per la bancarotta documentale (dolo specifico) e per la responsabilità omissiva ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha annullato con riferimento a tali profili e ha rimesso la valutazione al giudice di merito per un esame puntuale degli elementi soggettivi e del nesso causale tra omissione e illecito. Gli aspetti relativi alla esistenza dei fatti, alla fallibilità dell'ente e agli obblighi contabili sono stati confermati. (Esito: parziale accoglimento del ricorso; annullamento limitato degli atti motivato da vizi di motivazione sulla ascrivibilità soggettiva e rinvio per nuovo esame.)
Norme richiamate
art. 2214 cod. civ.
Disciplina l'obbligo per gli imprenditori commerciali di tenere le scritture contabili; i giudici hanno ritenuto applicabile l'obbligo all'associazione ritenuta esercitare attività commerciale.
art. 40, comma 2, cod. pen.
Fondamento della responsabilità omissiva impropria: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; applicato in relazione alla responsabilità del presidente che omette di vigilare.
art. 216 e ss. legge fallimentare
Norme penali in materia di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale); la Corte ha ricordato che il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sullo stato di insolvenza.
art. 1, comma 1, legge fallimentare
"sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici"
Definisce il campo soggettivo della fallibilità; la Corte ha richiamato questo principio per confermare la fallibilità dell'associazione che esercitava attività commerciale.
art. 2082 cod. civ.
Definizione di imprenditore; rilevanza per stabilire che un ente associativo che esercita attività economica organizzata può essere considerato imprenditore e soggetto alla disciplina fallimentare.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; richiamata nella ricostruzione del concorso omissivo nell'altrui reato commissivo.
art. 113 cod. pen.
Previsione limitata alla cooperazione colposa nel delitto colposo; la Corte rileva che non consente di configurare concorso colposo in delitto doloso.
art. 217 legge fallimentare
Prevede una fattispecie colposa relativa alla bancarotta documentale (omessa o irregolare tenuta delle scritture), distinta dalle fattispecie dolose; rilevante per il confronto tra responsabilità dolosa e colposa.
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante generale; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, richiesta però non accolta nella parte decisiva riportata.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento resa dal giudice civile è insindacabile nel giudizio penale sullo stato di insolvenza: il giudice penale deve assumere come dato acquisito la fallibilità dell'ente se così dichiarata.
- Un ente associativo che esercita in modo organizzato e sistematico attività economica può essere considerato imprenditore commerciale e soggetto agli obblighi (es. tenuta delle scritture contabili) previsti per le imprese.
- La responsabilità penale dell'amministratore formale non è automatica: la semplice titolarità formale della carica è un indizio ma non prova sufficiente del dolo. Il giudice deve valutare compiutamente i poteri effettivi, le deleghe esercitate e le concrete attività di vigilanza svolte.
- Per configurare responsabilità omissiva (art. 40, comma 2 c.p.) occorre: (a) fonte e ambito della posizione di garanzia; (b) che il titolare avesse poteri effettivi (diretti o indiretti) di impedimento; (c) nesso causale tra omissione e evento (valutato con criterio controfattuale); (d) dolo del garante, cioè consapevolezza e adesione, anche eventuale, all'evento.
- Nei reati dolosi, la condotta colposa che concorre al fatto principale non è automaticamente ascrivibile come concorso doloso: il dolo (compreso il dolo eventuale) deve essere dimostrato in relazione alla concreta rappresentazione e alla scelta volitiva dell'agente.
- La Corte di legittimità richiede motivazioni concrete e specifiche quando si ascrive a un amministratore formale la responsabilità per fatti posti in essere da amministratori di fatto: occorre rispondere puntualmente alle doglianze difensive e motivare sulla conoscenza, sulle finalità perseguite dall'amministratore di fatto e sul contributo omissivo dell'amministratore formale.
- In presenza di carenze motivazionali sulla ascrivibilità soggettiva, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per consentire un nuovo esame del nesso di causalità e dell'elemento psicologico, mentre conferma le valutazioni sui fatti di fatto e sulla configurabilità oggettiva dei reati quando adeguatamente motivate.
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