Cassazione Penale, Sentenza n. 41352/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in sede di riparazione ex art. 314 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato illogicamente le intercettazioni e le "frequentazioni" con un esponente della cosca mafiosa (riferendosi a Simone Pepe) attribuendo al ricorrente coinvolgimento in traffici di armi e stupefacenti non contestati; il ricorrente chiedeva una diversa valutazione del compendio probatorio e sottolineava la propria condizione di indigenza e la mancata affiliazione a associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondato. Ha ritenuto legittima e non illogica la motivazione della Corte d'appello, che aveva valutato, ex ante e autonomamente, gli elementi probatori (intercettazioni, frequentazioni con il capo della "banda criminale romana" ritenuta collegata alla 'ndrangheta, e sequestri di armi e stupefacenti) come idonei a integrare condotte di colpa grave ostative al riconoscimento dell'equo indennizzo. La Cassazione ha confermato che ai fini dell'art. 314 c.p.p. non è necessario che le condotte integrino un reato, ma che creino la falsa apparenza della loro configurabilità e abbiano concorso a determinare il provvedimento restrittivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La richiesta di rifusione delle spese avanzata dal Ministero è stata respinta perché la memoria difensiva era generica e non ha contribuito al processo.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione quando il detenuto abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte interpreta la norma nel senso che la colpa grave può consistere anche in condotte non necessariamente costitutive di reato, purché, valutate ex ante, abbiano creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito e abbiano concorso a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; richiamata per contestualizzare il provvedimento cautelare iniziale (misura adottata in relazione a partecipazione a cosca e attività di approvvigionamento di armi e stupefacenti).
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma in materia di stupefacenti, richiamata come parte delle imputazioni che hanno originato la custodia cautelare; utile per comprendere il contenuto degli addebiti originari rispetto ai quali si valuta il nesso causale tra condotta e misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di pagamento alla cassa delle ammende in caso di condanna per spese processuali; la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000 al fine di sanzionare la responsabilità nelle spese del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice valuta ex ante se le condotte del richiedente abbiano dato o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione; tale valutazione è autonoma rispetto al giudizio penale e non richiede necessariamente che le condotte integrino un reato.
- Le "frequentazioni ambigue" con soggetti gravati da precedenti o coinvolti in traffici illeciti e le intercettazioni possono costituire indizi utili a escludere il diritto all'indennizzo, purché il giudice motivi adeguatamente la loro idoneità a configurare una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo.
- Le valutazioni di fatto del giudice del merito (es. apprezzamenti sulle intercettazioni, sulle frequentazioni e sulla disponibilità di armi o stupefacenti) sono in linea di massima incensurabili in Cassazione se supportate da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La colpa grave può emergere anche da comportamenti extraprocedimentali o da dichiarazioni rese dall'interessato durante il procedimento; pertanto il ricorrente deve dimostrare l'assenza di un nesso causale tra tali comportamenti e la misura cautelare.
- Nelle controversie in Cassazione, ricorsi basati sulla mera richiesta di ritrattare la valutazione probatoria del merito sono spesso dichiarati inammissibili: è necessario censurare vizi di diritto o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
- Le richieste di rimborso spese della parte resistente possono essere rigettate se le difese o memorie depositate risultano generiche e non hanno fornito un apporto concreto alla dialettica processuale.
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