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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17988/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un creditore aveva ottenuto un'ordinanza di condanna, non impugnata, nei confronti di una debitrice che aveva dedotto di avere accettato l'eredità del coniuge con beneficio di inventario. Sulla base di quel titolo aveva promosso esecuzione presso terzi contro un istituto bancario. La debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che la propria responsabilità fosse limitata ai soli beni ereditari per effetto dell'accettazione beneficiata. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la corte d'appello l'aveva accolta, ritenendo che l'accettazione con beneficio di inventario, pacifica e già emersa nel giudizio di cognizione, delimitasse la responsabilità nei limiti dell'attivo ereditario. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 474 c.p.c. e 2909 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito avesse male interpretato/integrato il titolo esecutivo e non avesse considerato che la limitazione della responsabilità doveva risultare dal titolo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c., 2740 e 2909 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il titolo, passato in giudicato, avrebbe escluso la qualità di erede beneficiata e che la corte territoriale avrebbe attribuito al titolo un contenuto non corrispondente al chiesto e pronunciato, limitando illegittimamente la garanzia patrimoniale della debitrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che non vi era improcedibilità per omessa produzione della sentenza notificata, poiché la relata di notifica risultava prodotta dalla controricorrente. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché il ricorso non riportava il contenuto dell'ordinanza-titolo da cui desumere l'esclusione della qualità di erede beneficiata e si fondava, invece, su affermazioni non documentate; inoltre, ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente interpretato il titolo secondo i criteri di legittimità. Sempre sul primo motivo, la Corte ha aggiunto che, di regola, la limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione e indicata nel titolo, salvo il caso in cui, al momento della formazione del titolo, non siano ancora scaduti i termini per l'inventario: ipotesi in cui la limitazione può essere eccepita in sede esecutiva. Nel caso concreto, la dedotta scadenza del termine per l'inventario era comunque smentita dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del titolo escludessero la qualità di erede con beneficio di inventario; la doglianza sul giudicato è stata reputata inconferente, poiché la qualità di erede beneficiata era stata ritenuta pacifica nel giudizio di cognizione. La Corte ha altresì rilevato che la ratio decidendi della sentenza d'appello, secondo cui l'accettazione con beneficio d'inventario è una mera modalità dell'accettazione e non necessita di specifica menzione, non era stata efficacemente censurata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto per le spese nei confronti della banca intimata, rimasta contumace.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancanza della copia notificata della sentenza impugnata non determina improcedibilità se la relativa relata risulta tempestivamente prodotta dalla controparte.

  • art. 474 c.p.c.

    È norma richiamata per censurare l'interpretazione del titolo esecutivo; la Corte ribadisce che il titolo va interpretato secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato in relazione all'efficacia del giudicato formatosi sul titolo giudiziale e ai limiti delle questioni deducibili in sede esecutiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge non supera il vaglio di ammissibilità se non è adeguatamente confrontata con la ratio decidendi e con il contenuto del titolo invocato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere prospettato in modo generico o senza confrontarsi con gli specifici passaggi decisivi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere specificamente dimostrato indicando le parti del titolo o della decisione che sarebbero state travalicati.

  • art. 2740 c.c.

    È richiamato per sostenere una contestazione sulla garanzia patrimoniale, ma la Corte osserva che la sua operatività va coordinata con la disciplina dell'erede beneficiato e con la corretta formazione del titolo.

  • art. 484 c.c.

    L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è una modalità di accettazione che limita la responsabilità dell'erede nei confronti dei creditori nei limiti dell'attivo ereditario.

  • art. 490 c.c.

    La limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato, di regola, va fatta valere nel giudizio di cognizione e menzionata nel titolo; eccezionalmente può essere opposta in esecuzione se il termine per l'inventario non era ancora scaduto alla formazione del titolo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il titolo giudiziale va interpretato secondo il suo contenuto testuale e secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; il ricorrente che contesti tale interpretazione deve riportare nel ricorso i passi rilevanti del titolo e confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La limitazione della responsabilità dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, di regola, deve essere dedotta e regolata nel giudizio di cognizione che definisce il titolo esecutivo; solo se, al momento della formazione del titolo, non sono ancora decorsi i termini per l'inventario, la relativa eccezione può essere proposta nella fase esecutiva o nell'opposizione all'esecuzione.
  • Le censure di violazione di legge, di vizio motivazionale o di ultrapetizione sono inammissibili se formulate in modo generico, senza indicazione puntuale delle parti della decisione o del titolo da cui deriverebbe l'errore denunciato.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è una modalità dell'accettazione e, come tale, non richiede necessariamente una menzione speciale nel dispositivo del titolo, se la relativa qualità risulta già pacifica nel giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSuccessione legittima
RamiProcesso civileSuccessioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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