Cassazione Civile, Ordinanza n. 27654/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP 2008, emesso a seguito di indagini finanziarie. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la CTR avrebbe annullato anche un rilievo relativo alla mancanza di certificazione e al mancato versamento di ritenute su fatture emesse nel 2008, rilievo che, secondo la ricorrente, non era stato oggetto di ricorso introduttivo; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 32 d.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della prova contraria in tema di movimentazioni bancarie, la dichiarazione giurata del beneficiario e le mere affermazioni del contribuente, senza adeguata dimostrazione analitica dell'irrilevanza reddituale delle somme contestate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. osservando che il profilo relativo al mancato versamento delle ritenute non era stato contestato nel ricorso originario e quindi non era stato devoluto né al primo giudice né al giudice di appello; la CTR, pertanto, aveva deciso solo sui recuperi effettivamente impugnati dal contribuente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva fondato la decisione sulla sola dichiarazione del terzo e sulle asserzioni del contribuente, ma su un complesso di elementi probatori, in particolare tracce documentali negli estratti conto, corrispondenza tra entrate e uscite, dati certi su importi e soggetti coinvolti, nonché documentazione bancaria; si trattava quindi di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non incorre in ultrapetizione se si pronuncia solo sui capi effettivamente devoluti con l'impugnazione, non su rilievi non contestati e già divenuti definitivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione è denunciabile come nullità della sentenza.
art. 115, comma 1, c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice abbia considerato un compendio probatorio complessivo.
art. 32, comma 1, n. 3, d.P.R. 600/1973
Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni fiscali, ma il contribuente può offrire prova contraria della loro irrilevanza reddituale.
art. 2697 c.c.
La prova contraria della non imponibilità delle somme contestate incombe sul contribuente.
art. 2727 c.c.
La decisione può essere sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti tratte da elementi documentali.
art. 2729 c.c.
Gli indizi documentali e le risultanze bancarie possono integrare presunzioni semplici idonee a dimostrare la diversa causale delle movimentazioni.
Massime di principio
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito decide solo sui rilievi effettivamente impugnati, lasciando impregiudicati quelli non devoluti perché non contestati in primo grado.
- In materia di indagini finanziarie, il contribuente può vincere la presunzione fiscale offrendo prova contraria della diversa origine o destinazione delle somme, anche tramite un insieme di elementi documentali coerenti e convergenti.
- La prova contraria della irrilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie non richiede necessariamente un unico documento decisivo, potendo risultare dal complesso di estratti conto, corrispondenze di importi e ulteriori tracce documentali.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura investe l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello.
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