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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31060/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario gli estratti di ruolo relativi a tredici iscrizioni per imposte e tasse di annualità diverse, sostenendo di non ricordare di aver ricevuto le notifiche delle cartelle, di non comprendere a chi fossero state eventualmente consegnate le relate e di ritenere inesistenti le notifiche eseguite da un soggetto privato incaricato della riscossione. Sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso, ritenendo non provata la regolare notificazione delle cartelle; la CTR, in particolare, aveva valorizzato il fatto che l'agente della riscossione avesse prodotto estratti di ruolo non sottoscritti e quindi privi di autenticità, non idonei a identificare con certezza le cartelle cui si riferivano le relate di notifica, nonché l'assenza di documentazione per alcuni ruoli. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che il contribuente avesse censurato solo la ritualità delle notifiche e non l'idoneità degli estratti di ruolo; (2) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver considerato non contestati contenuto ed esistenza delle cartelle e autenticità degli estratti; (3) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 214-215 c.p.c. per avere la CTR rilevato d'ufficio la non autenticità delle copie senza disconoscimento; (4) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per aver ritenuto necessaria la produzione delle cartelle, quando sarebbe sufficiente la produzione delle relate di notifica; (5) violazione degli artt. 112, 139, 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 602/1973 per omesso esame della documentazione prodotta in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza/specificità e perché non colpivano correttamente la ratio della sentenza impugnata; ha dichiarato assorbito il quinto motivo. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, in materia di riscossione delle imposte, la prova della notificazione della cartella può essere fornita anche solo mediante la relata di notifica compilata secondo il modello ministeriale, senza che sia necessario depositare l'originale della cartella, che resta nella disponibilità del contribuente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché non autosufficienti e non aderenti alla ratio della decisione di merito.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato al termine lungo di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello va eseguita personalmente e non nel domicilio eletto nel primo grado.

  • art. 143 c.p.c.

    Usato in relazione alla notifica al destinatario irreperibile presso l'ultima residenza nota.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel riepilogo del primo grado in tema di termini di deposito documenti nel processo tributario.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente anche in relazione alla mancata notificazione delle cartelle.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla prova delle riproduzioni meccaniche; la Corte ha ritenuto assorbente la diversa ratio della decisione impugnata.

  • art. 2719 c.c.

    La Corte precisa che il giudice, in caso di contestazione della conformità delle copie, non può limitarsi a negarne valore probatorio ma deve valutarle con gli altri elementi di causa.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento di scritture private e copie; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato in tema di effetti del mancato disconoscimento; la Corte osserva che il disconoscimento non preclude al giudice l'uso di altri mezzi di prova.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La Corte afferma che, per provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente produrre la relata di notifica; non è necessaria la produzione della cartella originale.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo con riferimento alle modalità di notificazione, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo con riferimento alle modalità di notificazione, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 60 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel quinto motivo per le notifiche in materia tributaria, ma la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova della notificazione della cartella esattoriale può essere fornita dal concessionario mediante la sola relata di notifica, purché essa consenta di identificare con precisione l'atto notificato; non è necessario depositare l'originale della cartella, che normalmente resta nella disponibilità del contribuente.
  • La contestazione della regolarità o dell'avvenuta notificazione delle cartelle non comporta automaticamente l'onere di produrre l'originale dell'atto; il giudice deve valutare la documentazione disponibile anche alla luce di elementi presuntivi e della specifica struttura della relata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce errori di ultrapetizione, non contestazione o disconoscimento senza riportare in modo autosufficiente gli atti rilevanti e senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mera contestazione della conformità o autenticità di copie documentali non consente al giudice di escluderne ogni efficacia probatoria in modo apodittico: occorre valutare le specifiche difformità dedotte e l'intero compendio istruttorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la parte contumace in appello va notificata personalmente; la notifica al domicilio eletto nel primo grado è viziata se effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla disciplina del codice di procedura civile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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