Cassazione Civile, Ordinanza n. 23352/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 24054/2022, aggiungendo, dopo la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Ha inoltre mandato alla cancelleria per le prescritte annotazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente (parti processuali)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 24054/2022, che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia ma aveva omesso di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, pur richiesta dalle parti. La domanda di correzione riguardava quindi l'integrazione del dispositivo con l'ordine di cancellare la trascrizione effettuata nei registri immobiliari. La Corte ha rilevato che l'omissione era emendabile perché, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o inattività delle parti, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale può e deve essere ordinata, purché vi sia una concorde richiesta delle parti, anche successiva al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Le norme processuali vanno interpretate in modo da assicurare l'economia dei giudizi e la ragionevole durata del processo.
art. 2668 c.c.
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale può essere ordinata come correzione dell'omissione nel provvedimento, quando ricorra la concorde richiesta delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il processo si estingue per rinuncia o inattività delle parti, il giudice può ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale quando tale cancellazione sia stata richiesta concordemente dalle parti.
- L'omissione nel dispositivo dell'ordine di cancellazione della trascrizione, ove dovuto in base alla richiesta comune delle parti, integra un errore materiale suscettibile di correzione.
- Le norme processuali devono essere lette in chiave funzionale, privilegiando economia processuale e ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
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