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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-401/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 luglio 2022. — Romania contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo di coesione e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Tasso di cofinanziamento applicabile – Modifica del tasso avvenuta tra la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e l’accettazione dei conti – Principi di annualità contabile e di irretroattività. — Causa C-401/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione della Romania contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di applicare il tasso di cofinanziamento del 75% e non dell’85% per due assi prioritari del programma operativo "Grande infrastruttura". Secondo la Corte, il tasso rilevante è quello vigente al momento della domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile, non quello successivamente fissato al momento dell’accettazione dei conti. La soluzione è fondata sulla struttura del regolamento n. 1303/2013 e sul principio di annualità contabile; il motivo relativo all’irretroattività è stato ritenuto inconferente.

Impugnazione sul criterio temporale per applicare il tasso di cofinanziamento FESR/Fondo di coesione nella liquidazione dei conti di un periodo contabile.

La questione giuridica

Occorre stabilire, ai fini del calcolo dell’importo imputabile al Fondo di coesione e al FESR ex articolo 139, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, se il tasso di cofinanziamento applicabile sia quello vigente alla data di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio relativa al periodo contabile oppure quello in vigore alla data di accettazione dei conti; in via connessa, se l’applicazione del tasso vigente alla domanda finale violi il principio di annualità contabile e/o il principio di irretroattività.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, per il calcolo dell’importo imputabile al Fondo di coesione e al FESR per un determinato periodo contabile, il tasso di cofinanziamento da applicare è quello in vigore alla data di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio relativa a quel periodo, poiché tale domanda cristallizza le spese ammissibili del periodo ai fini dei conti; di conseguenza, una modifica del tasso intervenuta dopo tale data ma prima dell’accettazione dei conti non si applica retroattivamente a quel periodo. Ne deriva che il Tribunale non ha errato nel respingere i motivi della Romania fondati su violazione dell’articolo 139, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, del principio di annualità contabile e del principio di irretroattività.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 135 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 139 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Impugnazione sul tasso di cofinanziamento applicabile al periodo contabile 2017/2018

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro una decisione della Commissione in materia di accettazione dei conti del programma operativo "Grande infrastruttura". Il nodo centrale è la determinazione del tasso di cofinanziamento da applicare al Fondo di coesione e al FESR quando, dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e prima dell’accettazione dei conti, intervenga una modifica del tasso approvato.

Fatti e procedimento principale

Con decisione di esecuzione del 2015, la Commissione aveva approvato il programma operativo per la Romania e fissato al 75% il tasso di cofinanziamento per il primo e il secondo asse prioritario. Nel luglio 2018 le autorità rumene trasmettevano la domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile 2017/2018. Successivamente, con decisione di esecuzione del 2018, la Commissione modificava l’allegato della decisione precedente e portava all’85% il tasso di cofinanziamento per i due assi in questione.

La Romania chiedeva che tale nuovo tasso fosse applicato anche al periodo contabile 2017/2018, ma la Commissione rispondeva negativamente, richiamando il principio di annualità contabile e le proprie linee guida. Con la decisione controversa del 23 maggio 2019, la Commissione accettava i conti del periodo 2017/2018 ma calcolava l’importo imputabile ai fondi applicando il tasso del 75% vigente alla decisione del 2015.

Motivi dinanzi al Tribunale e in impugnazione

Dinanzi al Tribunale, la Romania aveva dedotto due motivi:

  • violazione dell’articolo 120, paragrafo 3, e dell’articolo 139, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento;
  • violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e del principio di buona amministrazione.

In impugnazione, la Romania articolava tre motivi principali:

  • errore di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 139, paragrafo 6, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 131, 135, 137 e 139 del regolamento n. 1303/2013;
  • errore nell’interpretazione del principio di annualità contabile;
  • errore nell’interpretazione del principio di irretroattività.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare il regolamento n. 1303/2013, e segnatamente:

  • l’articolo 120, che fissa i tassi di cofinanziamento nei programmi operativi;
  • l’articolo 130, paragrafo 1, sui pagamenti intermedi;
  • l’articolo 131, paragrafo 1, sul contenuto delle domande di pagamento;
  • l’articolo 135, paragrafi 1 e 2, sui termini e sulla domanda finale di pagamento intermedio;
  • l’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, sulla preparazione dei conti;
  • l’articolo 139, paragrafi 1, 2, 6 e 7, su esame, accettazione dei conti e calcolo dell’importo imputabile ai fondi.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte conferma l’impostazione del Tribunale secondo cui la domanda finale di pagamento intermedio costituisce la base per la preparazione dei conti e per il calcolo dell’importo imputabile ai fondi. Dalla combinazione degli articoli 131, 135 e 137 del regolamento n. 1303/2013 risulta che i conti di un periodo contabile possono comprendere soltanto le spese ammissibili contabilizzate nel sistema dell’autorità di certificazione e dichiarate nelle domande di pagamento intermedio presentate entro il termine previsto.

La domanda finale di pagamento intermedio chiude la dichiarazione delle spese ammissibili per quel periodo, cristallizzando l’insieme delle spese che possono essere incluse nei conti accettati. Per questo motivo, ai fini dell’articolo 139, paragrafo 6, lettera a), il riferimento temporale per individuare il tasso di cofinanziamento è la data della domanda finale di pagamento intermedio. La Corte precisa inoltre che il fatto che alcune spese possano poi essere escluse dai conti non altera questa conclusione, perché la procedura di accettazione dei conti è una verifica ex post delle spese già dichiarate.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo: annualità contabile

La Corte osserva che il sistema di gestione concorrente dei fondi SIE è fondato sul principio di annualità contabile, che impone che gli elementi rilevanti per il calcolo dell’importo imputabile ai fondi si riferiscano al medesimo periodo contabile, salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore.

Ne consegue che:

  • solo le spese contabilizzate nel periodo contabile e presentate mediante domande di pagamento intermedio possono essere considerate;
  • solo i pagamenti effettuati durante quel periodo possono essere computati;
  • il tasso di cofinanziamento applicabile deve essere quello vigente durante il periodo contabile, e dunque, nel caso di specie, quello fissato nel 2015.

La Corte aggiunge che sarebbe incoerente calcolare, a chiusura del periodo, l’importo imputabile applicando un tasso diverso da quello utilizzato per i pagamenti intermedi già effettuati nel corso dello stesso periodo.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo: irretroattività

La Corte ritiene il terzo motivo inconferente. Dopo aver confermato che il tasso applicabile è quello in vigore alla data della domanda finale di pagamento intermedio, viene meno la premessa su cui si fondava l’argomento della Romania circa una presunta applicazione retroattiva della decisione del 2018.

Inoltre, la motivazione del Tribunale relativa al principio di irretroattività è considerata dalla Corte sovrabbondante rispetto alla soluzione già raggiunta sulla base degli altri motivi. Perciò, non occorre accogliere l’argomentazione della Romania sul punto.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. La Romania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Principi affermati

La sentenza afferma che, nel sistema del regolamento n. 1303/2013, la domanda finale di pagamento intermedio delimita definitivamente le spese ammissibili del periodo contabile ai fini del successivo calcolo dell’importo imputabile al Fondo di coesione e al FESR. Di conseguenza, un incremento del tasso di cofinanziamento adottato dopo tale domanda ma prima dell’accettazione dei conti non si applica al periodo già chiuso dalla domanda finale. Il principio di annualità contabile impone infatti che il tasso sia quello vigente nel periodo contabile interessato, e non quello successivamente adottato in sede di accettazione dei conti.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeicofinanziamento UEgestione finanziaria del bilancio dell’unioneannualità contabileirretroattività

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