Cassazione Civile, Ordinanza n. 05728/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un appalto per lavori pubblici affidato per il completamento di un impianto ferroviario. L’appaltatore aveva iscritto riserve nel corso dell’esecuzione del contratto e aveva chiesto il pagamento delle somme corrispondenti nei confronti della stazione appaltante e della società ritenuta legittimata passivamente. Nel corso del giudizio di appello erano intervenute alcune banche, asseritamente cessionarie dei crediti nascenti da tali riserve, chiedendo la condanna diretta al pagamento in loro favore. La Corte d’appello aveva ammesso l’intervento dei successori a titolo particolare nel diritto controverso, ma aveva dichiarato inammissibili le domande nuove da essi proposte, ritenendo che la contestazione sulla validità ed efficacia della cessione avesse ampliato il thema decidendum e coinvolto questioni da accertare in sede concorsuale nei confronti della società cedente poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. La Corte aveva inoltre ritenuto che, per effetto della scissione societaria, la società scissa residuasse responsabile in via sussidiaria nei limiti di legge. In cassazione, l’istituto di credito ricorrente principale e le altre cessionarie ricorrenti incidentali censuravano soprattutto: l’erronea declaratoria di inammissibilità delle domande dei cessionari intervenuti in appello; l’erroneo richiamo alla procedura di amministrazione straordinaria; la ritenuta rilevanza del mandato con rappresentanza conferito a un soggetto gestore; l’asserita natura futura e non cedibile dei crediti da riserva; l’inefficacia della cessione per il divieto pattizio; e, per la società scissa, l’erronea applicazione dell’art. 2506-quater c.c. e il preteso vizio di ultrapetizione. La Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso principale di Intesa Sanpaolo nei confronti di RFI e Trenitalia per nullità della notificazione al difensore cancellato dall’albo, e ha rigettato i motivi centrali relativi all’ammissibilità delle domande dei cessionari e alla responsabilità della società scissa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Intesa Sanpaolo nei confronti di RFI e Trenitalia per nullità della notificazione eseguita presso un difensore cancellato dall’albo, senza tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio. Ha inoltre ritenuto ammissibili i ricorsi delle successive cessionarie del credito, in quanto successori a titolo particolare. Nel merito ha rigettato i motivi con cui si contestava la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte dai cessionari intervenuti in appello, affermando che, in mancanza di adesione del cedente e in presenza di contestazione sulla cessione, la domanda del cessionario introduce una diversa e più ampia questione, con ampliamento del thema decidendum. Ha inoltre rigettato le censure contro la decisione sulla scissione societaria, confermando che la società scissa risponde in via sussidiaria nei limiti di legge senza necessità di preventiva escussione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi dipendenti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
richiamato in relazione all’intervento del successore a titolo particolare nel processo
art. 111 c.p.c.
il processo prosegue tra le parti originarie; il successore a titolo particolare può intervenire; la sentenza spiega effetti anche nei suoi confronti ed è impugnabile anche da lui
art. 344 c.p.c.
richiamato per i limiti dell’intervento in appello e dell’ampliamento del thema decidendum
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di domande nuove in appello
art. 13 d.lgs. n. 270/1999
richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza della procedura di amministrazione straordinaria sulle questioni relative alla cessione
art. 2506 quater c.c.
la società scissa risponde in via sussidiaria, nei limiti del patrimonio netto assegnato o rimasto; non è richiesta la preventiva escussione della beneficiaria, ma solo che il credito sia rimasto insoddisfatto
art. 2506 bis c.c.
richiamato nella ricostruzione della scissione parziale e della destinazione degli elementi del passivo
art. 1260 c.c.
richiamato in tema di cessione dei crediti e limiti derivanti dal patto di divieto di cessione
art. 1723 c.c.
richiamato in tema di mandato conferito nell’ambito della cessione del credito
art. 1726 c.c.
richiamato in tema di estinzione o revoca del mandato collettivo o in rem propriam
art. 112 c.p.c.
richiamato con riferimento al dedotto vizio di ultrapetizione
art. 404 c.p.c.
richiamato dalle parti in relazione alla natura dell’intervento del successore a titolo particolare
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa del cessionario interveniente
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del giusto processo e dell’ammissibilità dell’intervento del successore
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel giudizio di appello e può anche impugnare la sentenza, ma la sua partecipazione non consente automaticamente di introdurre domande nuove che amplino significativamente il thema decidendum.
- Se il cessionario del credito interviene chiedendo la condanna diretta in proprio favore e la cessione è contestata dalle altre parti o dal cedente, la domanda non si limita a riproporre il titolo già dedotto in primo grado, ma richiede l’accertamento della titolarità del rapporto tra cedente e cessionario; ciò comporta una modificazione sostanziale della causa petendi e può renderla inammissibile in appello.
- L’ammissibilità della domanda del cessionario interveniente in appello presuppone, in sostanza, che vi sia adesione del cedente e assenza di contestazioni sulla cessione da parte del debitore ceduto; in difetto, il giudizio verrebbe esteso a una lite diversa rispetto a quella originaria.
- Nelle scissioni societarie, la società scissa risponde dei debiti trasferiti alla beneficiaria in via sussidiaria entro i limiti di legge; ai fini dell’operatività della responsabilità non è richiesta la preventiva escussione della beneficiaria, ma la sola insufficienza o insoddisfazione del credito nei confronti del soggetto assegnatario.
- La notificazione dell’impugnazione eseguita presso un difensore cancellato dall’albo è nulla; la conoscenza di fatto dell’impugnazione da parte del destinatario non sana il vizio, occorrendo una tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte del notificante.
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