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Sentenza

Sentenza n. 1354/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 982/2024, resa nel giudizio R.G. 2324/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 25 settembre 2024, notificata in data 1 ottobre 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202501019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 982/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 settembre 2024 e notificata il 1° ottobre 2024, divenuta irrevocabile secondo la certificazione di cancelleria del 9 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ordinando al Ministero di consentire la generazione dei relativi buoni e di rimborsare le spese di lite. La ricorrente deduceva che, dopo la notifica, il Ministero non aveva dato esecuzione alla statuizione principale, pur avendo corrisposto le spese liquidate in favore del difensore; chiedeva l’ordine di ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, come comunicato dal Ministero e confermato in udienza dalla difesa della ricorrente senza contestazioni, Sogei aveva accreditato il 25 febbraio 2026 l’importo riconosciuto dalla sentenza. Ha tuttavia condannato il Ministero a rifondere le spese del giudizio, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’adempimento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 1° settembre 2025. Le spese sono state liquidate in € 800, oltre accessori di legge. Il contributo unificato non è stato riconosciuto, essendo stata prodotta dichiarazione sostitutiva attestante l’esenzione.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La ricorrente agisce innanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 982/2024, pubblicata in data 25 settembre 2024, resa nel procedimento R.G. 2324/2023, con la quale il Tribunale ordinario di Brescia, sez. Lavoro ha così statuito

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario relativa al diritto alla Carta elettronica del docente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    1- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

    La disposizione è la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    2- per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;

    La sentenza da ottemperare aveva disposto che il Ministero consentisse la generazione dei buoni spesa previsti dalla disposizione per i periodi riconosciuti.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Quanto al contributo unificato, si osserva che la parte ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 2000, circa il diritto all’esenzione dal pagamento dello stesso.

    La dichiarazione sostitutiva prodotta dalla ricorrente attestava il diritto all’esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta della statuizione prima della decisione, se riconosciuta dall’amministrazione e non contestata dalla parte ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione esegue la decisione soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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