Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24786/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento instaurato per un fatto di furto di energia elettrica, il Tribunale di Catania, all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, ritenendo insussistente la procedibilità d'ufficio perché, esclusa l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'aggravante era stata correttamente contestata e che, per conseguenza, il reato doveva ritenersi procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, emessa dal giudice dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss. c.p.p., non era impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Ha quindi qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania affinché proceda al giudizio di appello secondo le forme dell'art. 554-quater c.p.p. Non vi è stata una decisione nel merito sulla fondatezza della questione di procedibilità o sull'aggravante contestata.

Norme richiamate

  • art. 554-bis c.p.p.

    disciplina l'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta.

  • art. 554-ter c.p.p.

    regola la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza predibattimentale.

  • art. 554-quater c.p.p.

    indica le forme e i principi del giudizio di appello avverso la decisione resa all'esito dell'udienza predibattimentale.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la qualificazione dell'impugnazione secondo il suo contenuto effettivo, qui convertendo il ricorso in appello.

  • art. 569 c.p.p.

    il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo contro la sentenza che definisce il primo grado nel merito o contro altre decisioni espressamente previste.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio, la cui esclusione incide sulla procedibilità del reato.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, salvo espressa previsione normativa.
  • Quando un'impugnazione è proposta con un mezzo non corretto, il giudice deve qualificarla secondo il suo contenuto sostanziale, applicando il principio di conversione dell'impugnazione.
  • Se il giudice di primo filtro esclude un'aggravante che condiziona la procedibilità del reato, la questione non va definita in cassazione mediante ricorso immediato, ma devoluta al giudizio di appello previsto dalla disciplina speciale dell'udienza predibattimentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.