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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39246/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Masciavè ha impugnato la conferma della condanna per guida senza titolo abilitativo (art. 73 d.lgs. n. 159/2011), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto che, essendo stato detenuto dal 31/03/2015 al 17/08/2017 in misura cautelare, si sarebbe dovuta applicare la disciplina di rivalutazione della pericolosità sociale (art. 14, commi 2-bis e 2-ter d.lgs. n. 159/2011) attivando un accertamento sulla persistenza della pericolosità per effetto della sospensione dell\'esecuzione della sorveglianza speciale conseguente alla detenzione di lunga durata; ha invocato i principi della Corte costituzionale (sent. n. 291/2013) e della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 51407/2018). In sostanza, ha chiesto che la detenzione cautelare prolungata venisse considerata rilevante ai fini di una nuova valutazione della misura di prevenzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo manifestamente infondato sul piano della ricostruzione della rilevanza della detenzione cautelare: la giurisprudenza consolidata distingue la detenzione per espiazione di pena (che se durata almeno due anni impone la verifica dell\'attualità della pericolosità) dalla detenzione in custodia cautelare, che comporta invece la presunzione di persistenza della pericolosità e non determina una rivalutazione automatica. Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata per motivo diverso e rilevante d\'ufficio: la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 05/06/2024, ha dichiarato l\'illegittimità parziale dell\'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui punisce come reato la guida senza patente del sorvegliato speciale quando la revoca o sospensione della patente non è conseguenza della misura di prevenzione. Nel caso di specie la patente era stata revocata nel 2010, ben prima dell\'applicazione della sorveglianza speciale (2015), quindi la condotta non ricade più nell\'ambito penale ma in quello dell\'illecito amministrativo previsto dall\'art. 116, comma 15, codice della strada (salvo recidiva biennale). Per effetto della abolitio criminis relativa la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza ai sensi dell\'art. 620, lett. d), c.p.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale questa norma nella parte in cui trasforma in reato la guida senza titolo dell\'imputato sorvegliato quando la revoca/sospensione della patente non deriva dalla misura di prevenzione; conseguentemente quella parte della fattispecie penale è caduta e la condotta ricade nell\'illecito amministrativo del codice della strada salvo recidiva.

  • art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina la sospensione dell\'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e prevede la verifica della persistenza della pericolosità dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena se questa è durata almeno due anni. La Corte ha ritenuto che tale meccanismo si applichi alla detenzione per espiazione di pena e non alla custodia cautelare.

  • art. 4, comma 1, legge n. 161/2017

    Ha modificato l\'art. 14 introducendo l\'obbligo di verifica da parte del tribunale dopo detenzione per espiazione di pena durata almeno due anni, recependo la sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013; la Corte di legittimità ha richiamato tale riforma per distinguere il regime della detenzione esecutiva da quello cautelare.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 116/2024

    Ha dichiarato l\'illegittimità costituzionale parziale dell\'art. 73 d.lgs. 159/2011 nella parte che punisce la guida senza patente del sorvegliato speciale quando la perdita della patente non è imputabile alla misura di prevenzione. Ne consegue l\'estensione dell\'ambito applicativo della sanzione amministrativa dell\'art. 116 c.15 c.d.s. e la caduta della rilevanza penale per quei casi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 291/2013

    Principio richiamato riguardante la necessità di verificare l\'attualità della pericolosità in presenza di lunga detenzione esecutiva; ha ispirato le successive modifiche normative e giurisprudenziali.

  • Cass. Sez. U., sent. n. 51407 del 21/06/2018

    Ha affermato che la detenzione per espiazione di pena di lunga durata determina la sospensione dell\'esecuzione della sorveglianza fino a verifica giudiziale della persistenza della pericolosità; la Corte ha richiamato questa pronuncia nel distinguere detenzione esecutiva e custodia cautelare.

  • art. 120 cod. strada

    Prevede che la perdita del titolo abilitativo possa derivare automaticamente da talune misure; la Consulta ha osservato che quando la perdita della patente è conseguenza della misura di prevenzione, non ha senso penalizzare ulteriormente la condotta.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Sanzione amministrativa per guida senza patente; dopo la declaratoria di incostituzionalità di parte dell\'art. 73, le condotte dei sorvegliati senza patente non riconducibili alla misura di prevenzione rientrano in tale ambito, salvo ipotesi di recidiva biennale che ricondurrebbe alla sfera penale.

  • art. 620, lett. d), c.p.p.

    Consente l\'annullamento senza rinvio quando la condanna si fonda su fatti che non costituiscono più reato (abolitio criminis); la Corte ha annullato la sentenza applicando questa norma.

Massime di principio

  • Quando un sorvegliato speciale viene sorpreso alla guida senza patente, occorre distinguere la causa della revoca/sospensione della patente: se la perdita del titolo deriva direttamente dalla misura di prevenzione, la conducente non può essere penalmente sanzionato ai sensi dell\'art. 73 nella parte dichiarata incostituzionale; la fattispecie ricade nell\'illecito amministrativo (art.116 c.15 c.d.s.), salvo recidiva biennale.
  • La detenzione in custodia cautelare non equivale alla detenzione per espiazione di pena ai fini dell\'obbligo di rivalutazione dell\'attualità della pericolosità sociale: il regime di verifica previsto dagli artt. 14 commi 2-bis e 2-ter si applica alla detenzione esecutiva di durata almeno biennale, non alla custodia cautelare.
  • Se interviene una pronuncia di incostituzionalità che determina l\'abolitio criminis per la condotta oggetto di condanna, il giudice di legittimità annulla la sentenza senza rinvio ai sensi dell\'art. 620 c.p.p., lett. d), perché il fatto non è più previsto come reato.
  • In casi analoghi verificare sempre: a) la data e la causa della revoca/sospensione della patente (prima o dopo la misura di prevenzione e se collegata ad essa); b) la natura della detenzione (cautelare vs esecutiva) e la sua durata; c) eventuale recidiva nel biennio che potrebbe riqualificare l\'illecito come penale.
  • La giurisprudenza consolidata mantiene che la presenza di una misura cautelare personale incompatibile con la misura di prevenzione non attenua automaticamente la presunzione di pericolosità del sorvegliato; pertanto, la semplice detenzione cautelare non è di per sé motivo di rivalutazione della sorveglianza speciale.

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