Cassazione Civile, Ordinanza n. 06723/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento effettuato da una compagnia assicurativa in esecuzione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia di un finanziamento agevolato e dalla successiva richiesta di essere ammessa al passivo del concordato preventivo della debitrice, con riconoscimento del privilegio ex art. 9 d.lgs. 123/1998. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrata la riconducibilità del bonifico all’escussione della specifica garanzia. La Corte d’appello ha invece accolto il gravame, valorizzando elementi concordanti idonei a provare l’adempimento della compagnia e ha condannato la debitrice al pagamento con privilegio. In cassazione la debitrice e la procedura hanno dedotto: nullità della notificazione del ricorso introduttivo e conseguente nullità della sentenza per mancata rimessione al primo giudice; mancata integrazione del contraddittorio per asserito litisconsorzio necessario; violazione dell’art. 9 d.lgs. 123/1998 per insussistenza del privilegio, anche in ragione della revoca del finanziamento; omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la mancata specificazione della tipologia e del grado del privilegio da parte dell’appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due, escludendo il litisconsorzio necessario: nel concordato preventivo, per le controversie diverse dalla gestione/disposizione dei beni concordatari, la legittimazione processuale resta in capo al debitore e la procedura è estranea al giudizio. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che il privilegio previsto dall’art. 9 d.lgs. 123/1998 assiste i crediti per la restituzione dei finanziamenti pubblici anche durante l’esecuzione del rapporto e indipendentemente dalla revoca del beneficio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché formulato come critica a questioni/deduzioni difensive e non all’omesso esame di un fatto storico decisivo nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo; è stata invece esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
strumento introduttivo del giudizio sommario utilizzato dal creditore per far accertare il proprio credito e il privilegio.
art. 1949 c.c.
richiamato come base della surrogazione del fideiussore che ha pagato il debito garantito.
art. 1950 c.c.
richiamato come fondamento del regresso/surrogazione del garante che abbia eseguito il pagamento.
art. 9 d.lgs. 123/1998
il privilegio sui crediti per la restituzione dei finanziamenti pubblici opera anche durante l’esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio.
art. 102 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere un preteso litisconsorzio necessario, escluso dalla Corte.
art. 354 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza e la richiesta di rimessione al primo giudice, non accolta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per denunciare nullità processuali; i primi due motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o difese.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
nel ricorso per omesso esame di fatto decisivo occorre indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta e la sua deduzione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per l’onere di deposito/indicazione degli atti rilevanti a sostegno del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave; non è sufficiente la mera infondatezza della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, per le controversie che non incidono sulla gestione o sulla distribuzione dell’attivo concordatario, la legittimazione processuale resta in capo al debitore e non sussiste litisconsorzio necessario con la procedura.
- Il privilegio previsto dall’art. 9 d.lgs. 123/1998 per i crediti di restituzione dei finanziamenti pubblici opera anche nel corso dell’esecuzione del rapporto e non viene meno per il solo fatto della revoca del beneficio.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il ricorrente indica un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso; non basta denunciare l’omesso esame di argomenti difensivi o di singoli elementi istruttori.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave della parte soccombente; la sola proposizione di una domanda infondata non basta.
- Nel giudizio di legittimità la censura per omesso esame deve rispettare rigorosi oneri di specificità e localizzazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →