Cassazione Civile, Ordinanza n. 13301/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un imprenditore individuale aveva acquistato nel 2004 una quota indivisa del 50% di un fabbricato strumentale, poi estromesso dal patrimonio d'impresa nel 2008 ai sensi della disciplina agevolativa allora vigente, con assoggettamento a imposta sostitutiva sul valore normale stimato del bene. Nello stesso anno il bene era stato ceduto a un prezzo inferiore al valore stimato in sede di estromissione. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento IRPEF ritenendo imponibile la plusvalenza derivante dalla differenza tra prezzo di acquisto originario e prezzo di vendita infraquinquennale, sul presupposto che l'estromissione non interrompesse il quinquennio rilevante per le plusvalenze immobiliari. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere già assolto l'imposta con l'estromissione e che un'ulteriore imposizione avrebbe determinato duplicazione del prelievo. La CTP e poi la CTR avevano accolto la tesi del contribuente. In cassazione l'Amministrazione deduceva violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, dell'art. 1, comma 37, l. n. 244/2007 e del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il valore da considerare era quello di acquisto e non quello attribuito in sede di estromissione. Prima della decisione, tuttavia, l'Agenzia comunicava che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 5 l. n. 130/2022 e chiedeva la cessazione della materia del contendere, richiesta cui il contribuente aderiva.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie ex art. 5 l. n. 130/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo l'art. 5, comma 5, l. n. 130/2022.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura era formulata come violazione di legge sostanziale e tributaria.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
È la norma invocata dall'Agenzia per sostenere l'imponibilità della plusvalenza immobiliare realizzata con cessione infraquinquennale.
art. 1, comma 37, l. n. 244 del 2007
La Corte dà atto che la disposizione consente l'estromissione agevolata del bene dall'impresa, ma la questione di merito non viene decisa per sopravvenuta definizione agevolata.
d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema di accertamento tributario.
art. 5, l. n. 130 del 2022
La definizione agevolata delle controversie tributarie ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per la regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere.
art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022
Nel processo estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la definizione del giudizio è estinzione per cessazione della materia del contendere, fattispecie estranea alla norma sanzionatoria.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene l'adesione del contribuente a una definizione agevolata che copra integralmente la controversia, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza esame del motivo di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere impedisce una pronuncia di rigetto o di inammissibilità nel merito e comporta che non sia applicabile l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata fiscale, le spese restano regolate dalla disciplina speciale della procedura estintiva e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
- Le questioni sostanziali relative all'imponibilità di plusvalenze immobiliari e agli effetti dell'estromissione agevolata del bene rimangono assorbite quando la controversia si chiude per definizione agevolata.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come l'ulteriore contributo unificato, vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
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