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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21802/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta provinciale di trascrizione dovuta per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al PRA di autoveicoli, riferite al periodo 1 gennaio 2009 - 27 maggio 2009. La società contribuente sosteneva che la delibera del 28 maggio 2009 con cui l’ente aveva ripristinato la tariffa base, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, non potesse incidere retroattivamente su formalità già eseguite e su rapporti tributari ormai chiusi, invocando l’art. 11 disp. prel. c.c., l’art. 3 L. n. 212/2000 e il principio di tutela dell’affidamento. Con il primo motivo denunciava la violazione della disciplina sull’irretroattività delle norme tributarie e sulle tariffe dei tributi locali; con il secondo motivo deduceva violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, sostenendo che il recupero della differenza d’imposta fosse illegittimo per rapporti già definiti al momento del pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, in materia di imposta provinciale di trascrizione, il rapporto non si esaurisce con il pagamento eseguito al momento della formalità, perché resta aperta una fase di controllo e accertamento da parte dell’ente impositore entro i termini di decadenza. Ha inoltre ritenuto legittima la retroattività della delibera tariffaria al 1 gennaio 2009, poiché espressamente consentita dalla disciplina sulle tariffe dei tributi locali approvate entro il termine di bilancio. Di conseguenza, l’ente poteva recuperare la differenza tra quanto versato secondo la tariffa previgente e quanto dovuto secondo la tariffa ripristinata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Il principio generale di irretroattività opera per le leggi, ma non preclude la retroattività quando una specifica disposizione di legge la consenta espressamente; il principio viene richiamato anche per valutare la retroattività delle norme regolamentari tributarie.

  • art. 3 L. 27 luglio 2000 n. 212

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo espressa previsione; la Corte precisa però che lo Statuto del contribuente non ha rango sovraordinato alla legge ordinaria e non impedisce una deroga espressa.

  • art. 56 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446

    L’imposta provinciale di trascrizione è dovuta per le formalità al PRA e la tariffa può essere aumentata entro il limite previsto; la disciplina è la base della potestà regolamentare locale in materia.

  • art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388

    I regolamenti sulle entrate locali, se approvati entro il termine del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; la Corte ne ricava la legittimazione della decorrenza retroattiva della tariffa.

  • art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296

    Le deliberazioni su tariffe e aliquote dei tributi locali, se adottate entro il termine del bilancio, producono effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; se tardive, non sono invalide ma non operano retroattivamente.

  • art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    Il termine per il bilancio di previsione degli enti locali è il parametro temporale per la validità/efficacia delle delibere tributarie locali richiamate dalla Corte.

  • art. 172, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    Le deliberazioni sulle tariffe e aliquote dei tributi locali devono essere allegate al bilancio di previsione; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina degli enti locali.

  • art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448

    Ha novellato l’art. 53, comma 16, L. n. 388/2000, confermando l’effetto dal 1 gennaio per i regolamenti sulle entrate approvati entro il termine di bilancio.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000 n. 212

    La tutela dell’affidamento può escludere sanzioni e accessori, ma non incide sulla debenza del tributo quando il presupposto impositivo è oggettivamente integrato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito di memoria; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 2504-bis c.c.

    Richiamato in relazione alla successione societaria per incorporazione e alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Le disposizioni tributarie di fonte regolamentare, se adottate entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio, possono avere efficacia dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente nel corso dell’anno.
  • La retroattività delle norme tributarie regolamentari è ammissibile solo quando trovi un’espressa base legale; in mancanza, la regola è l’efficacia solo per il futuro.
  • Il solo pagamento del tributo al momento della formalità o della richiesta non esaurisce necessariamente il rapporto tributario, se l’ordinamento prevede una fase successiva di controllo e accertamento entro termini di decadenza.
  • La tutela dell’affidamento del contribuente non incide sulla debenza del tributo quando il presupposto impositivo risulti oggettivamente integrato; può eventualmente operare solo sul versante sanzionatorio o accessorio.
  • In materia di tributi locali, l’illegittimità di una delibera tariffaria precedente può essere sanata da una successiva delibera di adeguamento con efficacia ex tunc, nei limiti espressamente consentiti dalla legge e purché il rapporto non sia ormai esaurito per prescrizione, decadenza o giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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