Sentenza n. 1206/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento a) dell'ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del Settore Territorio del Comune di Settimo Torinese, notificata ad entrambi i ricorrenti in data-OMISSIS-, recante ingiunzione “... di provvedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente: alla rimozione di tutte le opere realizzate in assenza del titolo abilitativo e al ripristino dello stato dei luoghi; allo smaltimento, ai sensi di legge, di tutto il materiale di risulta derivante dalla demolizione delle opere stesse”; b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, con smaltimento dei materiali di risulta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto un permesso di costruire per il recupero funzionale di un fabbricato rurale e avevano successivamente richiesto un titolo in variante per la realizzazione di un vano scala, un balcone e la demolizione di parte della copertura. Il Comune aveva negato la variante, rilevando che il fabbricato rurale era stato integralmente demolito e sostituito da un nuovo edificio, non coincidente con gli elaborati assentiti. In seguito al sopralluogo e alla comunicazione di avvio del procedimento repressivo, il Comune aveva adottato un’ordinanza ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, ingiungendo la rimozione delle opere realizzate senza titolo e il ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, genericità e inadeguatezza della motivazione, sostenendo che l’ordinanza non individuasse puntualmente gli abusi né li qualificasse correttamente; 2) violazione degli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, difetto dei presupposti e contraddittorietà, sostenendo che l’intervento dovesse essere qualificato come parziale difformità dal permesso oppure come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione o variazione essenziale; 3) in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, l.r. Piemonte n. 9/2003 e, in subordine, dell’art. 7, comma 8, l.r. Piemonte n. 16/2018, in rapporto all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 e agli artt. 3 e 117, comma 3, Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. La prima censura è stata ritenuta infondata perché l’amministrazione aveva individuato con sufficiente chiarezza la situazione abusiva: l’integrale demolizione del fabbricato rurale preesistente in luogo del suo recupero funzionale. Tale ricostruzione risultava dalla relazione istruttoria, dalle fotografie aeree, dalle pregresse pratiche edilizie e dall’ordinanza, che richiamava anche le osservazioni del tecnico di parte e il diniego della variante. Il giudice ha quindi escluso il difetto di motivazione e di istruttoria. È stata respinta anche la censura sulla qualificazione dell’intervento. L’integrale demolizione e ricostruzione era espressamente vietata dalla disciplina regionale sul recupero dei rustici; la violazione di tale divieto costituisce variazione essenziale rispetto al progetto assentito e giustifica l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Non era applicabile né l’art. 34 d.P.R. 380/2001, relativo agli interventi in parziale difformità, né l’art. 33 d.P.R. 380/2001, relativo alla ristrutturazione edilizia eseguita senza permesso o in totale difformità. Il rinvio regionale alla nozione di ristrutturazione edilizia non consentiva infatti di qualificare come recupero un intervento che aveva violato proprio il divieto di demolizione e ricostruzione. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata. Il giudice ha ritenuto che la disciplina regionale potesse regolare in senso sostanziale gli interventi concretamente assentibili, pur senza alterare le definizioni edilizie statali, e che il divieto fosse ragionevole perché funzionale ad assicurare l’effettivo recupero dei fabbricati rurali. Nel caso concreto, inoltre, non era stata provata la tesi del crollo accidentale dovuto alla vetustà, non essendo stata preservata alcuna porzione del fabbricato né risultando segnalato un crollo durante il cantiere. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
L’integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato rurale, vietata dalla disciplina regionale e non autorizzata dal titolo, rientra nella fattispecie repressiva degli interventi eseguiti in assenza di permesso o con variazioni essenziali, con conseguente ordinanza di rimozione e ripristino.
art. 32, comma 1, d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un intervento espressamente vietato dalla disciplina regionale in base alla quale il titolo è stato rilasciato determina un radicale mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito e integra variazione essenziale.
art. 33 d.P.R. 380/2001
interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso
Non si applica quando l’intervento, per la violazione del divieto regionale di demolizione e ricostruzione, non è riconducibile alla ristrutturazione edilizia assentita.
art. 34 d.P.R. 380/2001
interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Non è applicabile a una demolizione integrale e successiva ricostruzione che altera radicalmente l’intervento autorizzato.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
ristrutturazione edilizia
La definizione statale della ristrutturazione edilizia, comprendente anche demolizione e ricostruzione, non impedisce alla disciplina regionale di escludere in concreto determinati interventi nell’ambito di una specifica normativa di recupero dei fabbricati rurali.
art. 3 d.P.R. 380/2001
le definizioni di cui al co. 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi
La prevalenza delle definizioni statali impedisce classificazioni urbanistiche difformi, ma non esclude che la normativa regionale disciplini sostanzialmente le attività concretamente assentibili.
art. 4, comma 2, l.r. Piemonte n. 9/2003
gli interventi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti
Il divieto di demolizione e ricostruzione costituisce presupposto sostanziale della disciplina regionale sul recupero dei rustici; la sua violazione impedisce di qualificare l’intervento come legittimo recupero funzionale.
art. 7, comma 8, l.r. Piemonte n. 16/2018
gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti
La disposizione, applicabile ratione temporis secondo il testo richiamato dal Comune, vieta la demolizione e ricostruzione nell’ambito del recupero dei rustici e fonda la qualificazione dell’intervento come variazione essenziale.
art. 7, comma 9, l.r. Piemonte n. 16/2018
gli interventi edilizi di cui al presente articolo sono classificati come interventi su fabbricati esistenti
Il rinvio alla classificazione degli interventi sui fabbricati esistenti non si applica a un’opera che abbia violato il divieto sostanziale di demolizione e ricostruzione.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza repressiva è adeguatamente motivata quando ricostruisce le pregresse pratiche edilizie, descrive l’abuso, richiama gli accertamenti istruttori e le osservazioni del privato e indica la disciplina applicata.
art. 3 Cost.
Il divieto regionale di demolizione e ricostruzione dei rustici non viola il principio di ragionevolezza, perché è coerente con la finalità di assicurare l’effettivo recupero dei fabbricati rurali.
art. 117 Cost.
La disciplina regionale sul governo del territorio può regolare in senso sostanziale gli interventi concretamente assentibili, senza contrastare con le definizioni edilizie statali.
Massime di principio
- Nell’ambito della disciplina regionale di recupero dei fabbricati rurali, l’integrale demolizione del rustico e la successiva ricostruzione della volumetria sono illegittime quando la normativa regionale vieta espressamente tale modalità di intervento; il rinvio alla classificazione della ristrutturazione edilizia non rende assentibile un’opera che viola il divieto sostanziale di demolizione e ricostruzione.
- La realizzazione di un intervento edilizio espressamente vietato dalla disciplina regionale posta a fondamento del titolo determina un radicale mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito e integra variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380/2001, con applicazione della misura repressiva prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- La prevalenza delle definizioni edilizie statali di cui all’art. 3 d.P.R. 380/2001 impedisce agli strumenti urbanistici di attribuire agli interventi una classificazione diversa, ma non preclude alla legislazione regionale, nell’esercizio della competenza in materia di governo del territorio, di disciplinare sostanzialmente le attività concretamente assentibili e di vietare specifiche modalità esecutive.
- Un’ordinanza di demolizione e ripristino è adeguatamente motivata quando individua l’abuso attraverso il richiamo coordinato alle pratiche edilizie, agli accertamenti sopralluogativi e documentali, alle risultanze fotografiche, alle osservazioni dell’interessato e alla disciplina applicata, anche senza descrivere analiticamente ogni singola opera se la situazione antigiuridica risulta complessivamente intelligibile.
- Il divieto regionale di demolizione e ricostruzione dei fabbricati rurali è ragionevole quando è funzionale ad assicurare l’effettivo recupero dell’edificio preesistente; la tesi del crollo accidentale per vetustà deve essere adeguatamente provata e non è sufficiente quando l’accertamento evidenzia la demolizione integrale senza conservazione di porzioni del manufatto.
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