Cassazione Penale, Ordinanza n. 24060/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, applicando l'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non è entrata nel merito della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 10 luglio 2025. La Corte di cassazione ha esaminato esclusivamente un profilo processuale preliminare: l'ammissibilità del ricorso proposto dalla parte personalmente. Ha rilevato che, a seguito della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente, è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.
È indicata come fonte della modifica normativa che ha imposto il patrocinio di un difensore cassazionista per il ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
- La violazione della regola sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione integra un vizio processuale preclusivo dell'esame del merito e comporta la declaratoria di inammissibilità.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, il giudice di legittimità deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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