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Sentenza

Sentenza n. 1815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 436/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota regionale di preavviso di diniego e provvedimento regionale di ritiro della proposta favorevole di parere paesaggistico nell’ambito di una domanda di condono edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro la nota regionale del 9 febbraio 2017 e il provvedimento del 7 giugno 2017. Ha dedotto: l’erronea interpretazione del provvedimento del 7 giugno 2017; la violazione dell’art. 17-bis l. 241/1990, sostenendo che il silenzio della Soprintendenza sulla proposta favorevole della Regione avesse determinato silenzio-assenso; nonché la violazione dell’art. 88 c.p.a. per motivazione insussistente o contraddittoria della sentenza di primo grado. La controversia riguardava un fabbricato residenziale realizzato nel 1975 in area sottoposta a vincolo paesaggistico successivamente, con l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena nel 1994, e oggetto di domanda di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003. L’abuso era qualificato come “maggiore”, ma il vincolo non era anteriore alla realizzazione dell’opera. La Regione aveva invece ritenuto che la sola esistenza del vincolo rendesse inammissibile il condono e aveva ritirato la precedente proposta favorevole di parere paesaggistico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando la nota regionale del 9 febbraio 2017 e il provvedimento regionale del 7 giugno 2017. Ha ritenuto illegittima la motivazione degli atti, fondata sull’erroneo presupposto che gli abusi maggiori fossero sempre insanabili in presenza di un vincolo paesaggistico. Secondo il giudice, il divieto opera quando il vincolo sia anteriore alla realizzazione dell’abuso; poiché nel caso concreto il manufatto risaliva al 1975 e il vincolo era successivo, l’istanza di condono era astrattamente ammissibile, restando necessario il parere favorevole dell’autorità paesaggistica e la verifica delle ulteriori condizioni di legge. Il Consiglio di Stato ha invece respinto la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso sulla proposta regionale: l’art. 17-bis l. 241/1990 non si applica, nei rapporti tra Regione e Soprintendenza, al procedimento di autorizzazione paesaggistica. L’art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004 prevede infatti che l’amministrazione competente “provvede comunque” in caso di inerzia della Soprintendenza, senza essere vincolata dalla proposta originaria. A seguito dell’annullamento, la Regione deve riattivare il procedimento nello stato in cui si trovava al momento della comunicazione del 9 febbraio 2017 e determinarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La Regione è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disciplina del condono edilizio distingue gli abusi maggiori e ne esclude la condonabilità quando siano stati realizzati in area vincolata anteriormente all’esecuzione delle opere.

  • art. 2, lett. c) ed e), l.r. Sardegna 4/2004

    La normativa regionale consente il condono degli abusi maggiori in zona vincolata quando il vincolo sia successivo alla realizzazione delle opere, subordinatamente alle ulteriori condizioni previste dalla legge, incluso il parere favorevole dell’autorità paesaggistica.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni non si forma, nei rapporti tra Regione o ente delegato e Soprintendenza, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

  • art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004

    L’inerzia della Soprintendenza non rende vincolante la proposta dell’amministrazione competente e non determina silenzio-assenso sulla proposta paesaggistica; l’amministrazione competente deve comunque provvedere.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Il giudice può impartire alla pubblica amministrazione le disposizioni necessarie per la riedizione dell’azione amministrativa conseguente all’annullamento.

Massime di principio

  • Per gli abusi edilizi maggiori disciplinati dal d.l. 269/2003, il divieto di condono in area paesaggisticamente vincolata opera quando il vincolo sia stato imposto anteriormente alla realizzazione delle opere; la mera esistenza di un vincolo successivo non rende di per sé inammissibile l’istanza, che deve essere valutata nel merito dall’autorità paesaggistica secondo le ulteriori condizioni di legge.
  • Quando l’opera abusiva sia stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, la domanda di condono è astrattamente ammissibile anche se riguarda un abuso maggiore, salvo il necessario parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e la verifica degli altri presupposti normativi.
  • Il silenzio-assenso previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 non si forma nei rapporti tra Regione o ente delegato e Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, poiché l’art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004 stabilisce che l’amministrazione competente provveda comunque in caso di inerzia della Soprintendenza.
  • Un provvedimento amministrativo è illegittimo per violazione di legge e falso presupposto quando neghi in radice l’ammissibilità di una domanda di condono sulla base della sola esistenza del vincolo paesaggistico, senza verificare la data di imposizione del vincolo rispetto alla realizzazione dell’abuso.
  • L’annullamento di un atto che abbia illegittimamente arrestato un procedimento impone la riedizione dell’azione amministrativa nello stato procedimentale anteriore all’atto annullato, senza che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella dell’amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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