Cassazione Penale, Sentenza n. 1176/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, in ottemperanza a rinvio della Corte, aveva fissato in 9 mesi la durata dell'isolamento diurno da applicare al condannato per il delitto previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 306/1992. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 628, comma 2, c.p.p. in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per mancato rispetto del principio indicato nella sentenza di rinvio e per non avere parametrato la pena accessoria al minor disvalore della condotta, nonché per essersi limitato a valorizzare la 'ragguardevole carriera criminale' del condannato anziché motivare lo scostamento dal limite minimo previsto dall'art. 72 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia attenuto al dictum della sentenza di rinvio, avendo motivato la scelta in ragione del 'minor disvalore penale della condotta' e della circostanza che il reato fosse stato commesso pochi anni dopo l'inizio della detenzione, nonostante la gravità del curriculum criminale. La valutazione di merito sulla dosimetria della pena accessoria è quindi insindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 conv. L. 352/1992
Norma sul reato per il quale il condannato è stato giudicato; utilizzata come riferimento per collegare la condanna alla determinazione della pena accessoria dell'isolamento diurno
art. 72, comma 2 c.p.
Richiamato in relazione al limite minimo di durata dell'isolamento diurno; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile uno scostamento motivato fondato sulla valutazione del minor disvalore della condotta
art. 78 c.p.
Norma tra i criteri di applicazione delle pene accessorie richiamata come parte del quadro di riferimento per la dosimetria
art. 133 c.p.
Principio guida per la determinazione concreta della durata delle pene e delle pene accessorie; la Corte ha ribadito che il giudice deve determinare la durata in base ai criteri di quest'articolo e che tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità salvo profili di illogicità o vizi formali
art. 627, comma 3 c.p.p.
Norma processuale richiamata dal ricorrente nel motivo di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato violazione formale o sostanziale dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di rinvio
art. 628, comma 2 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata, non essendo dato dimostrare che il giudice del rinvio non si fosse conformato al dictum
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (giurisprudenza)
Precedente utilizzato a sostegno del principio che la determinazione delle pene accessorie nei limiti non fissi spetta al giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che tale valutazione rimane in gran parte insindacabile in Cassazione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a eseguire un rinvio dalla Corte, deve motivare la quantificazione della pena accessoria e può tenere conto sia del disvalore della specifica condotta sia del curriculum criminale del condannato; la motivazione deve spiegare le ragioni dello scostamento dai limiti legali quando rilevante
- La determinazione della durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede limiti non fissi è rimessa alla valutazione concreta del giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; tale valutazione di merito è in linea di massima insindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione chiari o violazioni del principio di diritto del rinvio
- Per impugnare con successo una quantificazione della pena accessoria occorre indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o inosservanza del dictum della sentenza di rinvio; censure generiche sulla discrezionalità del giudice sono normalmente ritenute inammissibili
- Nel bilanciamento tra 'disvalore della condotta' e 'carriera criminale' il giudice può valorizzare uno degli elementi purché espliciti le ragioni della ponderazione effettuata e dimostri di avere applicato i criteri di individualizzazione della pena
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