Cassazione Penale, Sentenza n. 45300/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma con cui era stata riconosciuta la continuazione tra due condanne per rapina (sentenze irrevocabili del 16/03/2023 e del 16/11/2023), denunciando vizi di motivazione per l'omessa valutazione di una ulteriore sentenza indicata nell'istanza ai fini del riconoscimento della continuazione: la sentenza del Tribunale di Roma n. 9766/22 (20/07/2022) relativa al reato di tentato furto, delitto a suo avviso della stessa indole e funzionalità delle rapine e riconducibile allo stesso disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha omesso di menzionare e valutare la sentenza n. 9766/22 pur essendo stata espressamente richiamata nell'istanza di cui all'art. 671 c.p.p. Per tale difetto di pronunzia l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla mancata decisione sulla richiesta di continuazione con riferimento alla sentenza del 20/07/2022, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Articolo invocato quale titolo procedurale per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi in ordine a tutte le parti della domanda presentata ai sensi di tale norma.
disciplina del reato continuato (codice penale)
La sentenza si fonda sul principio che reati della stessa indole e riconducibili al medesimo disegno criminoso possono essere valutati congiuntamente ai fini del riconoscimento della continuazione; la Corte ha però censurato l'omessa applicazione di tale disciplina rispetto a una delle sentenze richiamate.
Massime di principio
- Quando viene proposta, la domanda di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. deve essere integralmente esaminata: l'omessa pronuncia su parte della domanda è vizio procedurale che legittima l'annullamento e il rinvio.
- Per riconoscere la continuazione è necessario che i reati siano della stessa indole e riconducibili a un medesimo disegno criminoso; anche reati diversi nella tipologia (es. tentato furto e rapina) possono concorrere alla continuazione se sussistono identità di finalità e disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide sulla continuazione, deve esplicitamente menzionare e motivare la valutazione di tutte le sentenze e fatti richiamati dall'istante; la mera omissione di una valutazione formale comporta annullamento parziale.
- La parte difensiva deve indicare con precisione tutte le sentenze che intende far valere ai fini della continuazione e documentarle in modo chiaro, perché l'omissione o la scarsa indicazione può compromettere l'accoglimento della richiesta.
- Il rimedio per omissioni di pronuncia sui punti richiesti non è sempre la decisione sul merito d'ufficio: la Corte tende ad annullare e rinviare per consentire al giudice di primo grado di esaminare e motivare compiutamente la domanda.
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