Sentenza n. 864/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) del Decreto rettorale dell’Università degli Studi di Catania, prot. n. -OMISSIS-, che ha individuato quale destinataria della chiamata ad un posto di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA – s.s.d. AGR/16 “Microbiologia agraria”, presso il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente, la professoressa-OMISSIS-.; 2) dell’approvazione con verbale del -OMISSIS-), del Consiglio di Dipartimento, riservata ai Professori di Prima Fascia del Dipartimento (All.2), della “Procedura di chiamata a professore di prima fascia, indetta ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 MICROBIOLOGIA AGRARIA – s.s.d. AGR/16 “Microbiologia agraria” presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, della Professoressa-OMISSIS-, di cui al D.R. prot. n.-OMISSIS-(tuzioristicamente, della sottesa convocazione da parte del Direttore del Dipartimento del Consiglio dei Professori di Prima Fascia, Prot.-OMISSIS-, della proposta di chiamata a un posto di Professore di “Prima Fascia” dell’odierna controinteressata); 3) dei giudizi espressi dalla Commissione di Concorso riguardo le candidate, Professoressa-OMISSIS- e Professoressa -OMISSIS-, nel verbale n. 2, alle date di redazione, rispettivamente, -OMISSIS-; 4) tuzioristicamente, del D.R. n. 3732 del 5/10/2023 Università degli Studi di Catania con il quale è stata indetta, ai sensi della legge n. 240/2010, la procedura di selezione per la chiamata ad un posto di Professore Universitario di prima fascia, per il settore concorsuale de quo, nella parte lesiva per la ricorrente; 5) tuzioristicamente, del verbale della Commissione di Concorso n. 1 nonché della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di concorso del -OMISSIS-, nella parte da intendere lesiva per la ricorrente; quanto ai motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-: 1) dei giudizi espressi dalla Commissione di Concorso riguardo le due candidate, Professoressa-OMISSIS- e Professoressa -OMISSIS-, nel verbale n. 2, alle date di redazione, rispettivamente, -OMISSIS-, con specifico riferimento alla circostanza che la controinteressata nelle sue autocertificazioni ha dichiarato di essere titolare di n. 3 brevetti - poi riconosciuti tali dalla commissione di concorso (impugnazione testé rivolta sia ai giudizi espressi dai singoli commissari sia a quello della commissione), pur non essendo questo vero; 2) della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di concorso del 15/3/202, nella parte in cui approva senza alcuna ulteriore valutazione il possesso del titolo sui tre brevetti in capo alla controinteressata; 3) consequenzialmente anche per i motivi che precedono del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Catania n. prot. -OMISSIS- e dell’approvazione con verbale del -OMISSIS-) del Consiglio di Dipartimento, riservata ai Professori di Prima Fascia del Dipartimento; 4) con riferimento agli atti che precedono e a quelli consequenziali di chiamata e di nomina, della domanda di partecipazione al Concorso della controinteressata, dove nella sua autocertificazione (All. 8 e 9) la stessa certifica, contrariamente al vero: 5.7 TITOLARITA’ DI BREVETTI E MARCHI Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 26\8\2024: per l’impugnazione in via incidentale e condizionata dei medesimi provvedimenti impugnati ex adverso e particolarmente: 1) del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Catania, prot. n. -OMISSIS- nelle parti di interesse; 2) dei verbali del -OMISSIS-e successivo del -OMISSIS- del Consiglio di Dipartimento, riservata ai Professori di Prima Fascia del Dipartimento della Procedura di chiamata a professore di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 MI-CROBIOLOGIA AGRARIA – s.s.d. AGR/16 “Microbiologia agraria” pres-so il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, nelle parti d’interesse; 3) dei giudizi espressi dalla Commissione riguardo la partecipante -OMISSIS- nelle parti di cui infra e, specificatamente, nel verbale n. 2, alle date di redazione, dell’ -OMISSIS-; 4) del verbale della Commissione di Concorso e della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di concorso del -OMISSIS-, nella parte d’interesse. 5) di ogni altro atto connesso e conseguenziale compresi quelli di cui in narrativa. per la condanna dell’Università resistente al risarcimento del danno quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 22 ottobre 2024: per l’annullamento - dell’estratto delibera CdA-OMISSIS- 3) Comunicazione Ufficio Area Personale 29/7/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di chiamata a professore di prima fascia, inclusi i giudizi della commissione, la proposta e l’approvazione della chiamata e il decreto rettorale di individuazione della candidata vincitrice, nonché gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la procedura di chiamata ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia nel settore della Microbiologia agraria. Ha dedotto, anzitutto, l’irragionevolezza dell’equivalente giudizio attribuito alle candidate per l’attività didattica, assumendo che la propria maggiore anzianità di servizio e i migliori esiti della valutazione degli studenti imponessero una valutazione più favorevole. Ha censurato, inoltre, la valutazione dell’attività di ricerca scientifica, sostenendo che la candidata individuata dall’amministrazione avesse reso dichiarazioni non veritiere sulla natura nazionale o internazionale di vari progetti di ricerca, sulla propria responsabilità scientifica e sul coinvolgimento dell’Università; ha invocato, in conseguenza, la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Ha contestato anche la valutazione delle pubblicazioni, lamentando il mancato rilievo attribuito ai propri migliori indicatori bibliometrici, e quella delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione, deducendo la maggiore consistenza della propria esperienza. Con motivi aggiunti ha contestato la dichiarazione e la valutazione di tre brevetti indicati dalla controinteressata. L’istruttoria disposta dal Tribunale ha accertato che due brevetti italiani erano stati concessi prima della domanda di partecipazione, mentre il terzo era stato soltanto depositato alla data della domanda e della conclusione della procedura, essendo stato concesso successivamente. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale condizionato contro le valutazioni riferite alla ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso principale e annullato i provvedimenti impugnati per quanto di interesse della ricorrente, dichiarando la decadenza della controinteressata dalla procedura ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Sono state accolte le doglianze relative alla dichiarazione sui brevetti: alla data della domanda la controinteressata era titolare di due brevetti, mentre il terzo costituiva soltanto una domanda di brevetto e non un brevetto già concesso. La dichiarazione di essere titolare di tre brevetti era quindi non veritiera e riguardava un elemento essenziale e determinante della valutazione comparativa, poiché la commissione aveva valorizzato la supposta prevalenza della controinteressata proprio in ragione dei tre brevetti. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che la dichiarazione fosse contenuta nel curriculum e non nella domanda, poiché entrambe le dichiarazioni sostitutive assumono rilievo ai fini dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Sono state invece respinte le censure sulle valutazioni tecnico-discrezionali relative ad attività didattica, pubblicazioni, attività istituzionali e, per quanto accertato, sui progetti di ricerca: la maggiore anzianità, gli indicatori bibliometrici e gli altri titoli non imponevano una valutazione necessariamente superiore, poiché la commissione poteva procedere a una valutazione complessiva secondo i criteri del bando. Il giudice ha ribadito che il sindacato sulle valutazioni delle commissioni è limitato ai casi di errore sui presupposti, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, non potendo sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. Sono state accolte alcune eccezioni preliminari, con dichiarazione di non impugnabilità della domanda di partecipazione quale atto privato e di inammissibilità o carenza di lesività di alcuni atti presupposti; ciò non ha impedito l’esame degli atti immediatamente lesivi e delle censure rivolte alla procedura. La domanda di nomina diretta della ricorrente è stata respinta, dovendo l’amministrazione rinnovare le proprie determinazioni sulla procedura e sulla verifica dei requisiti. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo stata definitivamente esclusa dalla procedura. L’Università è stata condannata alle spese in favore della ricorrente, mentre le spese tra ricorrente e controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima fascia, nell’ambito della quale si è svolta la selezione controversa.
art. 75 d.P.R. 445/2000
fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La non veridicità di una dichiarazione sostitutiva essenziale e determinante ai fini della procedura comporta la decadenza dai benefici, anche quando la dichiarazione sia contenuta nel curriculum vitae e riguardi un elemento rilevante per l’attribuzione di un maggiore punteggio.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum vitae e nella dichiarazione di certificazione assumono rilievo ai fini della responsabilità del dichiarante e dell’applicazione dell’art. 75.
art. 6 del bando
Ai fini della valutazione dell’attività didattica, sono considerati l’entità, la continuità e la qualità della attività
La valutazione dell’attività didattica è complessiva e può considerare una pluralità di elementi; maggiore anzianità e migliori esiti della valutazione studentesca non sono criteri automaticamente decisivi se non espressamente previsti come esclusivi o prevalenti.
art. 40 c.p.a.
Il ricorso è sufficientemente specifico quando, al di là della narrativa introduttiva, i motivi individuano l’interesse annullatorio e i vizi dedotti contro gli atti immediatamente lesivi.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie, la dichiarazione sostitutiva non veritiera relativa al conseguimento di un titolo o requisito rilevante per l’attribuzione di un maggiore punteggio comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 quando il dato dichiarato sia essenziale e determinante, anche se inserito nel curriculum vitae anziché nella domanda di partecipazione.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, costituisce dichiarazione non veritiera l’indicazione come già conseguito di un brevetto che, alla data della domanda e della conclusione della procedura, era ancora soltanto oggetto di domanda e sarebbe stato concesso successivamente.
- La natura non veritiera della dichiarazione rileva anche quando il fatto sottostante sia reale ma rappresentato in modo non corrispondente allo stato giuridico esistente alla data della procedura; la distinzione tra brevetto concesso e mera domanda di brevetto non è un’irregolarità innocua se la commissione ha valorizzato quel titolo nella comparazione.
- La qualificazione di un progetto di ricerca come nazionale, internazionale o regionale, quando i fatti storici dichiarati siano veritieri, costituisce una valutazione rimessa alla commissione e non è automaticamente riconducibile a una dichiarazione falsa suscettibile di determinare la decadenza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di concorso resta limitato ai casi di errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o pretestuosità; non è consentito sostituire alla valutazione della commissione una diversa autovalutazione dei titoli, dell’anzianità o degli indicatori bibliometrici.
- L’accertamento della decadenza della candidata individuata come vincitrice non attribuisce automaticamente alla ricorrente il diritto alla nomina, quando residuino valutazioni e determinazioni amministrative da rinnovare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →