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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2392

Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

Normativa europea32017R2392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulla direttiva ETS per il trasporto aereo, mantenendo gli attuali limiti dell’ambito di applicazione fino al 31 dicembre 2023 e collegando il sistema europeo alla futura misura mondiale dell’ICAO a partire dal 2021. Conferma e rimodula alcune deroghe, disciplina assegnazione, asta e restituzione delle quote, e rafforza obblighi di monitoraggio, rendicontazione, riesame e trasparenza. Prevede inoltre misure per tutelare l’integrità ambientale dell’EU ETS e per adattare il quadro UE agli sviluppi internazionali.

Modifica la direttiva 2003/87/CE per prorogare fino al 31 dicembre 2023 le deroghe ETS per alcuni voli aerei e predisporre il quadro UE per l’attuazione di una misura mondiale ICAO basata sul mercato dal 2021.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei e, per taluni profili, agli altri operatori soggetti all’EU ETS ai sensi della direttiva 2003/87/CE, con riferimento alle attività di trasporto aereo. Riguarda in particolare i voli da e per aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), i voli tra aerodromi del SEE e aerodromi in regioni ultraperiferiche dell’UE, nonché le regole di assegnazione, restituzione e cancellazione delle quote di emissione. Incide sull’intero territorio dell’Unione; per i meccanismi derogatori considera il SEE e i paesi terzi. Non disciplina in modo autonomo altri settori, salvo gli effetti collegati alla futura misura mondiale ICAO e ai poteri di riesame della Commissione.

Regolamento (UE) 2017/2392

Il regolamento modifica la direttiva 2003/87/CE, ossia il sistema UE di scambio delle quote di emissione, con specifico riguardo al trasporto aereo. L’intervento è motivato dall’esigenza di mantenere la continuità del quadro europeo in attesa della misura mondiale basata sul mercato che l’ICAO dovrebbe rendere operativa dal 2021, nonché di assicurare coerenza con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell’Unione.

Contesto e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro dell’azione UE contro i cambiamenti climatici e richiama la necessità di contribuire alla riduzione delle emissioni in tutti i settori, compreso quello aereo. I considerando sottolineano che l’Unione intende sostenere i lavori ICAO, evitare frammentazioni normative, preservare la competitività e limitare gli oneri amministrativi, senza pregiudicare l’integrità ambientale dell’EU ETS.

Ambito materiale e temporale

L’atto riguarda le attività di trasporto aereo incluse nell’EU ETS. In particolare:

  • conferma le deroghe per i voli da e per paesi non SEE e per determinati voli legati alle regioni ultraperiferiche fino al 31 dicembre 2023;
  • prevede che, dal 1° gennaio 2021, le quote assegnate al settore aereo siano soggette al fattore di riduzione lineare dell’articolo 9, salvo riesame;
  • collega espressamente il regime europeo alla futura misura mondiale ICAO basata sul mercato.

Modifiche all’articolo 3 quater e all’articolo 3 quinquies

È introdotto nell’articolo 3 quater un nuovo paragrafo 3 bis, secondo cui le assegnazioni di quote per attività di trasporto aereo da e per aerodromi situati in paesi non SEE dopo il 31 dicembre 2023 sono soggette al riesame dell’articolo 28 ter. All’articolo 3 quinquies:

  • è confermato che dal 1° gennaio 2013 il 15% delle quote è messo all’asta;
  • la Commissione deve svolgere uno studio sulla capacità del settore di trasferire i costi della CO2 ai clienti, con riferimento sia all’EU ETS sia alla futura misura ICAO;
  • lo studio deve anche valutare un eventuale aumento della percentuale d’asta, tenendo conto dell’analisi del trasferimento dei costi, dell’allineamento con altri settori e della concorrenza tra modalità di trasporto;
  • i proventi delle aste devono essere impiegati per finalità climatiche, ricerca, innovazione e progetti nel settore aereo, con obblighi di trasparenza e informazione alla Commissione.

Restituzione delle quote e tutela dell’integrità ambientale

L’articolo 12 è modificato per chiarire che:

  • fino al 31 dicembre 2020 gli operatori devono restituire entro il 30 aprile di ogni anno un numero di quote pari alle emissioni totali verificate dell’anno precedente;
  • dal 1° gennaio 2021 la medesima regola continua a valere, salvo riesame ai sensi dell’articolo 28 ter;
  • le quote restituite sono successivamente cancellate. È inoltre inserita una clausola di salvaguardia: se necessario per proteggere l’integrità ambientale dell’EU ETS, può essere vietato agli operatori aerei e ad altri operatori l’uso di quote rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori gli obblighi siano estinti. Le misure applicative devono essere incluse nell’atto giuridico richiamato dall’articolo 19.

Deroghe per il trasporto aereo e piccoli emettitori

L’articolo 28 bis è riformulato e ribattezzato "Deroghe applicabili in vista dell’attuazione della misura mondiale dell’ICAO basata sul mercato". Le deroghe riguardano:

  • le emissioni dei voli da o per paesi non SEE dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023;
  • le emissioni dei voli tra regioni ultraperiferiche e altre regioni del SEE nello stesso periodo. La lettera c) del paragrafo 1 è soppressa. I beneficiari ricevono gratuitamente un numero ridotto di quote proporzionato alla riduzione dell’obbligo di restituzione; le quote non provenienti dalla riserva speciale sono cancellate. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate è soggetto al fattore di riduzione lineare. Inoltre, per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2023, gli Stati membri devono pubblicare entro il 1° settembre 2018 il numero di quote assegnate a ciascun operatore.

Per gli operatori aerei con emissioni annue inferiori a 25.000 tonnellate di CO2, o inferiori a 3.000 tonnellate di CO2 se riferite a voli diversi da quelli coperti dalle deroghe, le emissioni sono considerate verificate se calcolate tramite lo strumento semplificato di Eurocontrol approvato dal regolamento (UE) n. 606/2010. Gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per gli operatori non commerciali, a condizione che garantiscano una precisione almeno equivalente.

Rapporti della Commissione e riesame della futura disciplina ICAO

Con l’articolo 28 ter, la Commissione è tenuta a riferire prima del 1° gennaio 2019 e successivamente con cadenza regolare sui progressi dei negoziati ICAO. La relazione deve coprire, tra l’altro:

  • gli strumenti ICAO pertinenti, inclusi gli standard e le pratiche raccomandate;
  • le raccomandazioni del Consiglio ICAO;
  • la creazione di un registro globale;
  • le misure nazionali dei paesi terzi;
  • gli sviluppi internazionali rilevanti. La Commissione deve anche riferire sugli sforzi per raggiungere l’obiettivo di lungo termine del settore aereo di dimezzare entro il 2050 le emissioni di CO2 rispetto al 2005.

Entro 12 mesi dall’adozione degli strumenti ICAO e prima che la misura diventi operativa, la Commissione deve presentare una relazione sul recepimento nel diritto dell’Unione, valutando anche l’ambizione, l’integrità ambientale, la partecipazione, la trasparenza, le sanzioni, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, i registri e le norme sui biocarburanti. Se del caso, la relazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa sulle deroghe dell’articolo 28 bis, coerente con l’obiettivo UE di riduzione delle emissioni al 2030.

Monitoraggio, comunicazione e verifica per la misura mondiale

L’articolo 28 quater obbliga la Commissione ad adottare disposizioni specifiche per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni ai fini della misura mondiale ICAO. Tali regole devono basarsi sugli strumenti adottati in sede ICAO, evitare distorsioni della concorrenza e restare coerenti con il sistema di MRV già previsto dalla direttiva 2003/87/CE, incluso il regime di verifica dell’articolo 15. L’adozione deve seguire la procedura prevista dagli articoli 14 e 15 della direttiva.

Altre disposizioni di coordinamento

Il regolamento inserisce nell’articolo 30 l’obbligo per la Commissione di presentare, entro il 1° gennaio 2020, un’analisi aggiornata sugli effetti non CO2 del trasporto aereo, eventualmente accompagnata da una proposta normativa. Inoltre, all’allegato I, lettera k), l’anno 2020 è sostituito con il 2030, in coerenza con l’orizzonte climatico dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il considerando finale evidenzia l’urgenza dell’entrata in vigore per garantire certezza del diritto in vista della scadenza del 30 aprile 2018 per la restituzione delle quote.

Disposizioni principali

Proroga delle deroghe per il trasporto aereo extra-SEE

L’articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE è modificato per mantenere fino al 31 dicembre 2023 le deroghe per le emissioni dei voli da o per aerodromi situati in paesi non SEE e per i voli tra una regione ultraperiferica e un’altra regione del SEE. La precedente lettera c) è soppressa.

Assegnazione gratuita, asta e riduzione lineare delle quote

Per gli operatori aerei beneficiari delle deroghe, le quote assegnate gratuitamente sono ridotte in proporzione alla riduzione dell’obbligo di restituzione. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto al fattore di riduzione lineare di cui all’articolo 9, salvo riesame. È inoltre confermato che il 15% delle quote è messo all’asta a decorrere dal 1° gennaio 2013, con previsione di studio della Commissione sulla capacità di trasferimento dei costi della CO2 nel settore aereo e possibile proposta di aumento della percentuale in esito al riesame.

Restituzione e cancellazione delle quote

L’articolo 12, paragrafo 3, è riscritto per stabilire che entro il 30 aprile di ogni anno gli operatori devono restituire quote pari alle emissioni verificate dell’anno civile precedente. La regola vale fino al 31 dicembre 2020 e, dal 1° gennaio 2021, continua a valere fatto salvo il riesame di cui all’articolo 28 ter; le quote restituite sono poi cancellate.

Tutela dell’integrità ambientale dell’EU ETS

È inserito un nuovo paragrafo all’articolo 12 che consente di vietare, se necessario e per il tempo necessario, l’uso di quote rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei o altri operatori sussistano obblighi estinti, al fine di proteggere l’integrità ambientale dell’EU ETS. Le misure necessarie devono essere incluse nell’atto giuridico richiamato dall’articolo 19.

Regime di monitoraggio, comunicazione e verifica per la misura ICAO

La Commissione deve adottare disposizioni per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni ai fini dell’attuazione della misura mondiale ICAO basata sul mercato, coerenti con i principi del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e con i criteri di verifica di cui all’articolo 15. Le disposizioni devono evitare distorsioni della concorrenza e applicarsi a tutte le rotte contemplate dalla misura ICAO.

Riesame e relazioni della Commissione sull’ICAO

È introdotto l’articolo 28 ter, che impone alla Commissione di presentare, prima del 1° gennaio 2019 e poi a intervalli regolari, relazioni sui progressi dell’ICAO. Entro 12 mesi dall’adozione degli strumenti ICAO pertinenti e prima dell’entrata in operatività della misura mondiale, la Commissione deve valutare come recepirli nel diritto dell’Unione e può proporre modifiche alle deroghe dell’articolo 28 bis, in coerenza con l’obiettivo UE di riduzione delle emissioni al 2030.

Applicazione ai voli extra-SEE e accordi internazionali

Per i voli da e per paesi non SEE, l’applicazione delle deroghe è espressamente subordinata al riesame di cui all’articolo 28 ter. Inoltre, per i paesi con i quali sia stato concluso un accordo ai sensi degli articoli 25 o 25 bis, il paragrafo 1 dell’articolo 28 bis si applica solo secondo i termini di tale accordo.

Esenzioni e semplificazioni per piccoli emettitori

Per gli operatori aerei con emissioni annue inferiori a 25.000 tonnellate di CO2, o inferiori a 3.000 tonnellate di CO2 se prodotte da voli diversi da quelli coperti dalle deroghe, le emissioni sono considerate verificate se determinate tramite lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato dal regolamento (UE) n. 606/2010 e alimentato da Eurocontrol. Gli Stati membri possono prevedere procedure semplificate per gli operatori non commerciali, purché non meno precise dello strumento.

Utilizzo dei proventi delle aste

È rafforzato l’obbligo politico di destinare i proventi delle aste a finalità climatiche: riduzione delle emissioni, adattamento, ricerca e sviluppo, in particolare nei settori dell’aeronautica e del trasporto aereo, sostegno a modalità di trasporto a basse emissioni e copertura dei costi di gestione dell’EU ETS. È anche previsto l’uso per progetti comuni come SESAR, Clean Sky, diffusione del GNSS e iniziative contro la deforestazione, con obbligo di informazione alla Commissione.

Monitoraggio degli effetti non CO2 dell’aviazione

L’articolo 30 è integrato con l’obbligo per la Commissione di presentare, prima del 1° gennaio 2020, un’analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO2, corredata, se del caso, di una proposta sulle migliori modalità per affrontarli.

Aggiornamento dell’allegato I

Alla lettera k) dell’allegato I, l’anno 2020 è sostituito con il 2030, allineando così il riferimento temporale al nuovo orizzonte regolatorio.

Come è indicizzato

Materieclimatrasporto aereomercato delle emissioniambientecooperazione internazionale

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