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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11673/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 30/11/2021 che aveva confermato la condanna, emessa dal GUP di Siracusa in rito abbreviato, per i reati di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (sfregio) in danno di Matteo Carastro e lesioni personali aggravate in danno di Carmelo Lancia. I difensori hanno dedotto vari motivi: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione relativamente alle dichiarazioni testimoniali e alla loro convergenza; 2) erronea applicazione/sussistenza dell'art. 583-quinquies (contestata la permanenza/gravità della lesione e l'assenza di dolo specifico) e diniego di rinnovazione istruttoria richiesta; 3) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di incertezza sulla natura della lesione; 4) esclusione illogica della legittima difesa; 5) eccessiva quantificazione della pena e erronea valutazione del disvalore dell'uso dell'arma. Ulteriori censure (dal secondo difensore) riguardavano l'omessa assunzione di prove decisive (testimonianza di Martina Carasi, referto medico del Fazio) e la mancata valutazione della provocazione/legittima difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi: il primo generico e non specificato nei termini richiesti per la cassazione; il secondo manifestamente infondato poiché, nel rito abbreviato d'appello, l'integrazione probatoria è rimessa alla discrezionalità del giudice e la mancata richiesta non è sindacabile senza lacune motivazionali manifeste; il terzo generico e infondato per le stesse ragioni; il quarto inedito (questione non devoluta con la dovuta specificità in sede d'appello); il quinto versato in fatto o manifestamente infondato (la norma incriminatrice valuta le conseguenze lesive e non il mezzo, mentre l'aggravante per uso di armi è disciplinata dall'art. 585 c.1). Anche i motivi del secondo difensore sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati (improcedibilità di dedurre omissioni probatorie in sede di legittimità dopo rito abbreviato; questioni inedite). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, escludendo la rifusione delle spese a favore della parte civile che non aveva domandato tale stanziamento. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile e condanna per spese e sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata in relazione ai termini per la richiesta di discussione orale; la mancata tempestiva richiesta ha comportato la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei testi: la Corte ha ritenuto la censura generica e non conforme ai requisiti di specificità necessari per la cassazione.

  • art. 583-quinquies cod. pen.

    Norma che incrimina la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; la Corte ha verificato che l'apprezzamento della sussistenza della fattispecie attiene alle conseguenze lesive concrete più che al mezzo usato.

  • art. 583 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla disciplina delle lesioni e alle fattispecie correlate; la giurisprudenza interpreta l'art. 583-quinquies quale autonoma fattispecie derivata dall'art. 583.

  • art. 585, comma 1, cod. pen.

    il fatto è commesso con armi

    Prevede l'aggravamento della pena qualora il fatto sia commesso con armi: la Corte ha precisato che il disvalore dell'uso dell'arma rileva ai fini della maggiorazione punitiva e non è automaticamente assorbito dalla valutazione della lesione permanente.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice d'appello il potere officioso di integrazione probatoria nei limiti dell'assoluta necessità; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice territoriale nel non disporre integrazioni in sede di appello abbreviato, sindacabile in Cassazione solo per palese lacuna o contraddizione motivazionale.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto molte delle censure generiche o inedite, non conformi ai parametri di specificità richiesti dall'art. 606.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento all'impossibilità di dedurre in cassazione questioni non devolute con specificità all'organo a quo, salvo rilevabilità d'ufficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una misura a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti dell'impugnazione in cassazione e la forma del ricorso rispetto ai motivi ammessi; richiede rispetto dei limiti di specificazione dei motivi.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato d'appello la richiesta di integrazione probatoria è soggetta alla discrezionalità del giudice e la sua mancata accoglienza è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione dell'atto impugnato presenta lacune, contraddizioni o illogicità manifeste su punti decisivi.
  • Le censure di travisamento della prova in Cassazione devono essere specifiche: non è sufficiente una mera elencazione o un diverso apprezzamento sommario delle dichiarazioni testimoniali.
  • Non è ammesso introdurre in Cassazione questioni "inedite" che non siano state devolute con la dovuta specificità ai giudici di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • L'art. 583-quinquies punisce la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti valutando il disvalore in base alle conseguenze lesive concrete; l'uso dell'arma rileva, invece, come circostanza aggravante secondo l'art. 585 c.1 e non è automaticamente assorbito nella qualificazione della lesione.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare i requisiti di specificità e di conformazione all'art. 606 c.1: le doglianze generiche o puramente in fatto sono inammissibili.
  • La proposizione tardiva di istanze processuali (es. richiesta di discussione orale oltre i termini stabiliti) può comportare l'esame del ricorso in camera di consiglio senza intervento delle parti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, specie quando i motivi appaiono manifestamente infondati.

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