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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26521 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 1994 relativo all'occupazione dello spazio sottostante e sovrastante la rete viaria comunale mediante cavi, condutture e impianti. La contribuente contestava, con cinque motivi, l'asserita ultrapetizione della CTR, la violazione dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione e l'errata determinazione della lunghezza della rete viaria occupata. In particolare, sosteneva che la tassa 1994 dovesse essere calcolata esclusivamente sull'importo effettivamente pagato nel 1993, aumentato del 10%, mentre il Comune aveva ricalcolato l'importo sulla base dell'imposta effettivamente dovuta nel 1993, verificando l'estensione reale dell'occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione del Comune relativa alla tardività della notifica del ricorso, ma ha giudicato infondati o inammissibili tutti i motivi della contribuente. In particolare, ha stabilito che l'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 deve essere interpretato nel senso che la TOSAP 1994 è pari all'importo effettivamente dovuto per il 1993, aumentato del 10%, e non semplicemente all'importo versato. Pertanto, il Comune può verificare la correttezza della dichiarazione relativa all'occupazione del 1993 e determinare la tassa 1994 sulla base dell'effettiva estensione della rete viaria occupata, anche se ciò comporta un importo superiore a quello pagato l'anno precedente. La Corte ha confermato la quantificazione basata su 49,39 km di rete viaria occupata e ha condannato E. S.p.A. al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 56, comma 4

    Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000

    La base di calcolo per il 1994 è l'importo realmente dovuto per il 1993, determinato sulla base dell'effettiva occupazione, e non il solo importo materialmente pagato dal contribuente. Il Comune può quindi verificare la fedeltà della dichiarazione relativa al 1993.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47

    Stabilisce per legge il criterio di calcolo della superficie o estensione rilevante ai fini della TOSAP; la censura relativa alla sua applicazione deve essere proposta come violazione di legge e non come semplice vizio di motivazione.

  • Costituzione, art. 3

    È richiamato quale fondamento della lettura costituzionalmente ragionevole dell'art. 56, comma 4, per evitare che una dichiarazione infedele consenta al contribuente di ottenere per il 1994 un'imposta inferiore a quella dovuta e determini disparità di trattamento.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non è violato quando il giudice rimane nei limiti della pretesa fiscale oggetto del processo e si limita a rideterminarne l'ammontare, anche mediante una diversa quantificazione dell'imponibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    La Corte distingue tra violazione o falsa applicazione di legge, da dedurre ai sensi del n. 3, e vizi di motivazione, deducibili nei limiti previsti dal n. 5. Un errore nell'applicazione del criterio legale di calcolo non può essere prospettato soltanto come insufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • Quando una norma collega l'imposta di un anno precedente all'importo "dovuto", il riferimento può riguardare l'imposta correttamente determinabile secondo legge, non necessariamente quella effettivamente versata.
  • Un ente impositore può verificare la dichiarazione originaria e ricalcolare l'imposta successiva sulla base dell'effettiva consistenza dell'occupazione o della superficie imponibile, anche se il ricalcolo aumenta il tributo rispetto al pagamento precedente.
  • La mera esistenza di un pagamento effettuato negli anni precedenti non impedisce all'amministrazione di contestare una dichiarazione infedele o incompleta, nel rispetto dei termini e delle regole dell'accertamento.
  • Il giudice tributario non incorre in ultrapetizione se, restando nell'ambito della pretesa fiscale contestata, ridetermina l'importo dovuto sulla base degli elementi acquisiti nel processo.
  • Le contestazioni sul metodo di calcolo devono essere formulate indicando la specifica violazione della norma applicabile; una censura generica sulla motivazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Le valutazioni documentali sulla reale estensione dell'occupazione, se logicamente motivate e non contraddittorie, sono normalmente insindacabili in cassazione, che non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.

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