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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34314/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La lite origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 14.106,73, corrispondenti all'ultima fattura relativa a un contratto di somministrazione di energia. L'utente ha proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che il credito fosse stato illegittimamente preteso perché il conguaglio dei consumi sarebbe già stato effettuato con una fattura del 24 gennaio 2011 e non con quella del 7 aprile 2013 posta a base del monitorio; ha inoltre dedotto che la fattura del 2013 fosse tardiva rispetto alla chiusura del rapporto, che mancasse prova dei calcoli di rettifica del distributore e che il giudice di merito avesse erroneamente valutato la documentazione contabile e le bollette, oltre a violare le regole sul contratto di somministrazione, sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove documentali. Con il ricorso per cassazione sono stati articolati sei motivi: il primo fondato su pretesa violazione della disciplina europea e regolatoria sulla fatturazione energetica, nonché degli artt. 1339, 1175, 1375 e 112 c.c.; il secondo sulla mancanza di prova dei calcoli di rettifica; il terzo sul travisamento/omessa ponderazione della bolletta del 24 gennaio 2011 e sulla distribuzione dell'onere probatorio; il quarto su una presunta violazione della disciplina regolatoria e del giudicato interno; il quinto sulle rettifiche della fattura del 24 gennaio 2011 e sul passaggio della somministrazione a un nuovo utente; il sesto sulla valutazione probatoria delle fatture del 2011 e del 2013 e dei documenti contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo submotivo del primo motivo perché introduceva un novum; ha respinto il rilievo sulla tardività della fattura osservando che il giudice d'appello aveva comunque considerato la questione temporale, rilevando che il creditore aveva la possibilità di verifica nei limiti della prescrizione; ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., le censure miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto e delle prove, oppure introducevano questioni nuove; ha dichiarato inammissibili anche il quinto e il sesto motivo perché formulati come doglianze fattuali, sottratte al sindacato di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ribadisce che i motivi che formalmente denunciano violazioni di legge o vizi processuali non possono essere utilizzati per introdurre censure di merito o nuovi temi di indagine non esaminati nei gradi precedenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, le censure che investono la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove sono inammissibili nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della fatturazione energetica; la Corte ne rileva l'invocazione nell'ambito di un motivo che introduce questioni nuove.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza nella fatturazione e nei rapporti tra le parti, ma senza accoglimento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle rettifiche di fatturazione; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei termini indicati.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stata omissione di pronuncia quando il giudice d'appello ha comunque considerato la questione temporale del credito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserito inadempimento del fornitore; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di sindacato sul fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un erroneo riparto dell'onere della prova, ma la Corte qualifica le doglianze come meramente fattuali e quindi non scrutinabili in cassazione nei termini proposti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte afferma che le censure erano in realtà di merito/fattuali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle fatture e della documentazione contabile; la Corte lo considera un tentativo di rivalutazione del fatto.

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sul contratto di somministrazione, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1562 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della somministrazione; la Corte non ne trae alcuna conseguenza favorevole alla ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno; la Corte ritiene comunque che la sostanza della censura resti fattuale e inammissibile.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato in relazione alle rettifiche della fattura e al passaggio della somministrazione a un'altra utenza; motivo inammissibile perché fattuale.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per la forza probatoria dei documenti; la Corte non entra nel merito della rivalutazione probatoria richiesta.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato per la valenza delle scritture contabili; censura ritenuta fattuale.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato per la prova delle scritture contabili tra imprenditori; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato in relazione al valore probatorio della documentazione; la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge, nullità processuali o omesso esame di fatto in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la parte ricorrente incontra un limite particolarmente rigoroso nel sindacare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, salvo deduzione di veri errori di diritto o di specifici vizi processuali non riducibili a rivalutazione del merito.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice trascuri del tutto una domanda, eccezione o questione decisiva; non sussiste se la decisione abbia comunque affrontato, anche implicitamente, il tema controverso.
  • La deduzione di questioni nuove o l'introduzione di nuovi temi di indagine nel ricorso per cassazione comporta inammissibilità del motivo.
  • Le contestazioni sulla prova documentale, sulle fatture e sulle scritture contabili non possono essere riesaminate in sede di legittimità quando mirano soltanto a sostituire una diversa lettura degli atti rispetto a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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