Sentenza n. 1409/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 504/2024, del giorno 19.12.2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento del bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 504/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto sia l'ordine di esecuzione sia la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 23 gennaio 2025, la sua notificazione all'Amministrazione il 23 dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 15 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute nella sentenza del Tribunale di Sciacca, comprese quelle accessorie, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza della ricorrente, se il Ministero non adempia nel termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta, senza compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR, verificata l'esistenza del giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione, può ordinare l'esecuzione del titolo e nominare un commissario ad acta.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
È richiamato, mediante applicazione analogica, per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge, compreso il decorso del termine dilatorio applicabile alle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute in base al giudicato, comprensive degli accessori individuati nel titolo e calcolati secondo legge, assegnando un termine per l'adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla presentazione di un'apposita istanza della parte e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega, e deve provvedere entro un ulteriore termine stabilito dal giudice per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
- In applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, il dirigente nominato commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione non ha diritto a un ulteriore compenso.
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