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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14434/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto destinatario di cinque verbali elevati per la presunta violazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., per omessa comunicazione dei dati del conducente al momento dell'infrazione, proponeva opposizione. Il giudice di pace rigettava l'opposizione, mentre il tribunale, in appello, accoglieva il gravame, annullava i verbali e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi. Il soccombente in cassazione censurava solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., perché la compensazione sarebbe stata motivata in modo apparente e illogico nonostante la sua vittoria nel merito; sosteneva che, una volta accolto l'appello per buona fede ed errore scusabile, le spese non avrebbero potuto essere poste a suo carico, neppure in parte, in assenza di adeguata motivazione sui "gravi ed eccezionali motivi".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di merito, pur avendo accolto l'appello e annullato i verbali, poteva legittimamente compensare le spese facendo leva sul contrasto giurisprudenziale esistente sulla decorrenza del termine di cui all'art. 126-bis, comma 2, C.d.S.; ha inoltre rilevato che il riferimento a buona fede ed errore scusabile costituiva una ratio ulteriore e non esclusiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese in favore degli intimati, che non avevano svolto difese; la Corte ha inoltre applicato la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 900,00 in favore della cassa delle ammende e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, C.d.S.

    L'obbligo di comunicare i dati del conducente può dar luogo a violazione autonoma; la decorrenza del termine è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale rilevante anche ai fini della compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese, ma non ritenuto violato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il principio di soccombenza in materia di spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita nei limiti previsti dalla norma, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ritiene legittimo il riferimento al contrasto giurisprudenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedura di definizione in camera di consiglio; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato dall'intimato nella mera dichiarazione di costituzione tardiva per eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato, in base alla disciplina speciale collegata alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, come sanzione deterrente e sanzionatoria per ricorso ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge.
  • La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni può essere giustificata dalla presenza di un obiettivo contrasto giurisprudenziale sulla questione decisiva, purché il giudice di merito individui in modo non generico la ragione della deroga al principio di soccombenza.
  • Non vi è vizio della motivazione quando il giudice fonda la regolazione delle spese su una ratio principale autonoma e aggiunge, in via subordinata, ulteriori argomenti quali buona fede o errore scusabile.
  • La violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa si configura solo se la statuizione sulle spese colpisce la parte integralmente vincitrice senza base legale o motivazione riconoscibile.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche in assenza di attività difensiva degli intimati, poiché la misura ha funzione deterrente e sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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