Cassazione Penale, Ordinanza n. 36276/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, nato il 20 novembre 1983, ha impugnato la sentenza del 27 febbraio 2026 della Corte d’appello di Perugia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni. Gli era stato contestato di essersi posto alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 1,9 g/l in entrambe le misurazioni, dopo le ore 22 e prima delle ore 7, a Terni il 6 settembre 2019, in violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992. Con unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, censurando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non si confrontava con le ragioni della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva rilevato che la difesa non aveva indicato elementi specifici idonei a giustificare le attenuanti generiche, limitandosi a richiamare la modesta offensività della condotta; tale circostanza, da sola, non è sufficiente, soprattutto considerando i precedenti penali dell’imputato e il fatto che non si trattasse della sua prima violazione in materia di circolazione stradale. La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, può essere decisivo anche un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. Per effetto dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992
la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni che aveva condannato Dritan Merdita per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 sexies d.lgs. 285/1992 per essersi posto alta guida di un motociclo in stato di ebbrezza alcoolica (1,9 g/I e 1,9 g/1) commettendo il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00, in Terni il 6 settembre 2019.
La disposizione è applicata alla condotta di guida di un motociclo con tasso alcolemico indicato in 1,9 g/l in entrambe le misurazioni, commessa nella fascia oraria notturna descritta.
ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare il riconoscimento o il diniego del beneficio.
Per decidere sulle attenuanti generiche il giudice può individuare, tra gli elementi considerati dall’art. 133 c.p., quello prevalente e sufficiente a fondare la concessione o il diniego.
La stessa sentenza richiama, inoltre, Sez. 2, n. 9299 del 7 novembre 2018, Villani, Rv. 275640, secondo cui la modesta offensività della condotta non è di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando l'imputato non sia - come nel caso di specie - alla sua prima violazione di norme in materia di circolazione stradale.
La modesta offensività della condotta, isolatamente considerata, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche, in particolare quando risultino precedenti violazioni delle norme sulla circolazione stradale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, quando non sia ravvisata l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel decidere sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento rilevante ai sensi dell’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e idoneo a determinare la decisione.
- La mera deduzione della modesta offensività della condotta non è, da sola, sufficiente a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto in presenza di precedenti violazioni delle norme sulla circolazione stradale.
- È inammissibile il ricorso che, censurando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non si confronti con le specifiche ragioni addotte dal giudice di merito.
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