Cassazione Penale, Sentenza n. 16143/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo della vettura Ferrari GTC4 targata FX111HN, ritenuta provento di riciclaggio. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 125 c.p.p. e carenza o manifesta illogicità della motivazione sul punto del fumus del reato di riciclaggio, sostenendo di essere solo l'acquirente del veicolo ignara della sua illecita provenienza. Ha contestato la rilevanza degli indizi indicati dal giudice (relazione sentimentale con soggetto non indagato, riscontrata disponibilità del veicolo in capo a terzi, convivenza anagrafica non dimostrante condivisione di un progetto criminoso), definendoli eccentrici e meramente suggestivi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che parte del motivo non fosse consentita in sede di cassazione avverso misure reali e che la restante parte fosse generica e manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione organica e intellegibile, fondandosi su una concatenazione temporale e logica di elementi: la truffa denunciata relativa alla vendita della Ferrari Roma (25/06/2025) con esibizione di falsa ricevuta di bonifico; la falsificazione della radiazione per esportazione e consegna di targhe/documenti (02/07/2025); la permuta della Ferrari Roma con la Ferrari GTC4 (03/07/2025) ritenuta provento del reato; i successivi passaggi formali e ingiustificati di proprietà volti a ostacolare l'identificazione del reale possessore; il trasferimento della GTC4 a società amministrate da soggetti collegati, con la vettura quindi risultata nella disponibilità effettiva di Levak Richard e ritrovata presso l'abitazione della famiglia. Il Tribunale ha ritenuto tali elementi idonei a fondare il fumus del reato di riciclaggio nei confronti della ricorrente almeno in termini indiziari. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
La ricorrente aveva richiamato l'art. 125 c.p.p. in relazione alla motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto però che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e che la critica alla motivazione fosse, in parte, non consentita e, per il resto, generica e infondata
art. 273 c.p.p.
Richiamato quale parametro di raffronto: la Corte precisa che per le misure reali il livello di persuasività richiesto sul fumus è inferiore a quello richiesto per le misure personali (art. 273 c.p.p. disciplina le misure personali e il relativo standard probatorio)
Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Sez. 6 n. 6589 del 10/01/2013, Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024)
Richiamate per delineare la nozione di 'violazione di legge' e i limiti di sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali e per ribadire che la valutazione del fumus richiede elementi indiziari concreti ma non la persuasività necessaria per le misure personali
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo/probatorio) il ricorso per cassazione è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali tanto gravi da rendere la motivazione del tutto mancante o apparente; critiche puramente logiche o di merito sono, di norma, inammissibili
- Lo standard indiziario richiesto per il fumus del reato in relazione a misure reali è più basso rispetto a quello richiesto per misure cautelari personali: è sufficiente un quadro indiziario concreto e logicamente concatenato, non la prova piena
- Passaggi formali e rapidi di proprietà, reimmatricolazioni, false dichiarazioni di esportazione, uso di documenti falsi o di intestazioni a società/parenti costituiscono indici tipici di operazioni di occultamento e possono legittimare il sequestro preventivo come provento di riciclaggio
- La mera convivenza o relazione sentimentale, o il fatto che il bene sia materialmente in possesso di una terza persona, non escludono automaticamente la responsabilità: rileva la valutazione complessiva e concatenata degli elementi concreti
- In sede di impugnazione è necessario articolare motivi specifici e basati su profili di diritto o su evidenti carenze logiche della motivazione; deduzioni generiche o contestazioni del tutto aprioristiche della valutazione probatoria sono esposte a inammissibilità
- La parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) anche nel grado di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile
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