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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7278 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la cartella di pagamento notificata il 6 marzo 2007, relativa alle maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP liquidate mediante controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2002 per l'anno d'imposta 2001. Sosteneva che la cartella fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale contestazione riguardasse esclusivamente l'agente della riscossione e che, pertanto, il ricorso fosse stato erroneamente proposto contro l'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha stabilito che la contestazione della tardiva notificazione della cartella, quando riguarda la decadenza dell'ente impositore dal potere di riscuotere coattivamente il tributo, deve essere proposta contro l'ente titolare del credito, cioè l'Agenzia delle Entrate, e non costituisce un vizio proprio delle modalità di notificazione imputabile esclusivamente all'agente della riscossione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la dedotta tardività. Le spese sono state rimesse al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, procedimento in base al quale erano state liquidate le maggiori imposte richieste al contribuente.

  • Legge 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis

    È stata richiamata dal ricorrente per contestare l'erronea individuazione del soggetto legittimato passivamente rispetto alla dedotta tardività della notificazione della cartella.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La Corte ha ravvisato la violazione della norma perché il giudice d'appello non aveva esaminato nel merito l'eccezione di decadenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Sono state richiamate rispettivamente per la violazione o falsa applicazione di legge e per la nullità della sentenza derivante dall'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • La contestazione secondo cui la cartella è stata notificata oltre il termine decadenziale per la riscossione deve essere proposta contro l'ente impositore titolare del credito, non necessariamente contro l'agente della riscossione.
  • Occorre distinguere tra decadenza dell'ente dal potere di riscuotere, che riguarda il rapporto tributario e legittima il contraddittorio con l'ente impositore, e vizi propri della notificazione o dell'esecuzione affidata all'agente della riscossione, che possono invece riguardare quest'ultimo.
  • Il giudice non può respingere il ricorso per una questione di legittimazione passiva senza esaminare nel merito una tempestiva eccezione di decadenza correttamente proposta contro l'ente creditore.
  • La cassazione con rinvio non comporta automaticamente l'annullamento definitivo della pretesa tributaria: impone un nuovo esame della tempestività della notifica e lascia al giudice di rinvio la decisione sul merito e sulle spese.

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