Sentenza n. 259/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di Avviso orale aggravato ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 159/2011, emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro in data -OMISSIS- e notificato all'interessato il giorno 1° luglio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore recante avviso orale aggravato ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, con divieto di possedere o utilizzare determinati strumenti e apparati
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 15 Cost. e della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, sostenendo che il provvedimento includesse illegittimamente i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente dei quali il Questore può vietare il possesso o l'utilizzo. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione apodittica e insufficiente, mancata considerazione dell'attualità e concretezza della situazione di pericolosità, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il provvedimento nei limiti esposti in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo: l'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, non consente al Questore di includere i telefoni cellulari nel divieto di possesso o utilizzo, poiché tale misura incide sulla libertà di comunicazione tutelata dall'art. 15 Cost. e la relativa decisione è riservata all'autorità giudiziaria. Poiché il provvedimento vietava il possesso o l'utilizzo di «qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente», senza escludere espressamente i telefoni cellulari, esso era illegittimo, essendo i telefoni cellulari ricompresi nella nozione di apparati di comunicazione radiotrasmittente. Il TAR ha invece respinto le censure relative al difetto di istruttoria, alla carenza di motivazione e all'assenza di attualità della valutazione, ritenendo sufficienti, in relazione alla natura preventiva e di avvertimento della misura, gli elementi considerati dall'amministrazione, consistenti in diverse condanne per svariati reati. Non ha attribuito rilievo decisivo neppure alle doglianze sulla partecipazione procedimentale. Le spese sono state compensate per la presenza di profili interpretativi rilevanti e per l'accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
«il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi»
La disposizione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, non può essere applicata dal Questore in modo da includere i telefoni cellulari; il provvedimento deve espressamente escluderli.
art. 15 Cost.
La libertà e la segretezza della comunicazione impediscono al Questore di vietare autonomamente il possesso o l'utilizzo dei telefoni cellulari, trattandosi di misura riservata all'autorità giudiziaria.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; il TAR non ha tuttavia accolto le censure fondate su tali profili.
sentenza Corte costituzionale n. 2 del 12 gennaio 2023
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [...] nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo»
La dichiarazione di illegittimità costituzionale esclude i telefoni cellulari dall'ambito del divieto questorile previsto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, il Questore non può imporre, nell'ambito dell'avviso orale aggravato previsto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, poiché tale misura incide sulla libertà di comunicazione tutelata dall'art. 15 Cost. ed è riservata all'autorità giudiziaria.
- Quando il provvedimento di avviso orale aggravato vieta il possesso o l'utilizzo di «qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente», l'amministrazione procedente deve espressamente escludere i telefoni cellulari; in mancanza, il provvedimento è illegittimo per l'estensione del divieto a una categoria non assoggettabile al potere questorile.
- La natura preventiva e di avvertimento dell'avviso orale aggravato consente al Questore di fondare la valutazione anche su diverse condanne per svariati reati, senza che siano necessariamente ravvisabili, per ciò solo, un difetto di istruttoria o una motivazione insufficiente, purché gli elementi considerati risultino adeguati alla misura adottata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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