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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20496/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia su opere edilizie realizzate su area dell'ex cinema di Sagginale: la BA.RI.AL chiedeva l'arretramento del nuovo fabbricato e la chiusura/rimozione di vedute, aperture e fosse biologiche sostenendo che si trattasse di "nuova costruzione" in violazione delle distanze legali e delle norme antisismiche; i convenuti sostenevano invece che si trattasse di ristrutturazione/sostituzione edilizia a parità di volumetrie e, in via riconvenzionale, invocavano l'usucapione ventennale del diritto a mantenere le opere e le vedute

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per mancata chiara esposizione dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (ricorso carente nella ricostruzione sommaria dello svolgimento processuale e delle posizioni delle parti). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale è stato assorbito e la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità a favore delle controparte (liquidate in favore di Caroselli, Santini e dei Belluscio). La pronuncia ha quindi confermato di fatto l'esito favorevole ai resistenti già emerso nei gradi di merito (accertamento della ricostruzione come non “nuova costruzione”, mantenimento delle fosse biologiche per usucapione e riduzione in pristino solo della finestra lucifera).

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    "[Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità] la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"

    La Corte ha applicato rigidamente il requisito formale: l'assenza di una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dello svolgimento processuale rende il ricorso per cassazione inammissibile

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    I motivi di cassazione (vizi di diritto e omesso esame di fatto decisivo) sono stati esaminati ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizio formale, assorbendo il merito; la norma regola i vizi denunciabili in cassazione

  • art. 79 L.R. Toscana n.1/2005

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la fedele ricostruzione; dalla valutazione di merito risultava comunque prevalere la CTU che aveva qualificato l'intervento come non nuova costruzione

  • D.M. 2.4.1968 n. 1444

    Norma tecnica richiamata in relazione alle distanze tra edifici: i giudici di merito hanno ritenuto che la disciplina delle distanze fosse principalmente ordinaria (codice civile/regolamenti locali) e che le risultanze peritali non supportassero la qualificazione di "nuova costruzione"

  • art. 9 co. 3 R.D. 2105/37 (normativa antisismica)

    Invocata dalla ricorrente per stabilire distanze minime inderogabili; la Corte d'appello ha ritenuto la questione irrilevante per effetto dell'usucapione maturata sulla preesistente costruzione, e che le doglianze non fossero state provate in modo adeguato

  • art. 873 c.c.

    Richiamato come riferimento alla disciplina delle distanze e delle vedute fra fondi; i giudici di merito hanno valutato anche la disciplina codicistica insieme alle norme urbanistiche

  • art. 1158 c.c.

    Norma sul termine ventennale dell'usucapione: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'usucapione (per il precedente proprietario) come causa di sanatoria delle posizioni dei convenuti

  • art. 13 comma 1‑quater D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del versamento del contributo unificato quando ricorrono determinati presupposti processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti

  • artt. 163, 183, 345 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale e nelle difese relative all'ammissibilità di questioni introdotte tardivamente; riguardano, tra l'altro, gli istituti processuali citati dalle parti per contestare l'ammissione di nuove questioni

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dello svolgimento processuale (posizioni delle parti, cause petendi e petitum, argomenti dei giudici nei vari gradi): la carenza di tale esposizione comporta inammissibilità automatica.
  • Nelle controversie edilizie la distinzione tra "nuova costruzione" e "ristrutturazione/sostituzione edilizia" dipende da elementi tecnici (sagoma, volumetria, destinazione d'uso, planivolumetria): le conclusioni del CTU tecnico hanno grande rilievo e possono determinare l'esito della controversia.
  • L'usucapione ventennale può sanare posizioni private derivanti da opere precedentemente non conformi, facendo acquisire il diritto al mantenimento di opere (vedute, impianti) se sussistono gli elementi del possesso utile; tuttavia le questioni tese a dimostrare l'illegalità originaria devono essere tempestivamente e adeguatamente provate.
  • Le norme di protezione dell'interesse pubblico (es. normative antisismiche) possono essere invocate, ma la loro incidenza sulla possibilità di acquisire diritti per usucapione o sulla sanatoria delle opere va valutata concretamente dai giudici di merito sulla base di prove tecniche specifiche.
  • Fattispecie o censure di fatto introdotte tardivamente in appello o in cassazione (es. violazione norme antisismiche non adeguatamente dedotta e provata) corrono il rischio di essere ritenute inammissibili o irrilevanti.
  • Le spese processuali seguono l'esito sull'ammissibilità: un ricorso dichiarato inammissibile comporta condanna dell'appellante al pagamento delle spese di cassazione e possibili maggiorazioni (es. contributo unificato raddoppiato) se ricorrono i presupposti.

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