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Sentenza

Sentenza n. 1842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (sezione seconda) n. 162/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e di acquisizione gratuita dell'area relativa a due serre e a un piazzale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda il provvedimento comunale del 14 marzo 2022, adottato in esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 6190 del 2021, con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione di due serre e di un piazzale per la sosta degli automezzi ed era stata disposta l'immissione in possesso e la trascrizione dell'acquisizione gratuita dell'area. La precedente sentenza aveva rilevato la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché il Comune aveva dapprima accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione, poi avviato il procedimento per la sanzione pecuniaria e infine prospettato l'acquisizione senza adeguata motivazione e senza partecipazione dell'interessato. Il ricorrente ha sostenuto che il nuovo provvedimento non avesse adeguatamente superato il vizio motivazionale, limitandosi ad affermare che la richiesta di determinazione della sanzione pecuniaria era frutto di un errore. Ha dedotto che i documenti richiamati per relationem non dimostrassero l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria, che non fosse mai stato adottato un atto di revoca della richiesta di sanzione e che il piazzale potesse essere assoggettato a fiscalizzazione. In appello ha inoltre prodotto nuovi documenti e dedotto nuovi motivi concernenti l'applicabilità della sanzione pecuniaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., la nuova documentazione depositata in appello e i nuovi motivi formulati con memoria, poiché introducevano la questione nuova dell'applicabilità della sanzione pecuniaria, mentre il ricorso di primo grado e l'appello erano circoscritti all'insufficienza della motivazione del nuovo atto rispetto ai vizi rilevati dalla precedente sentenza. Nel merito ha respinto l'appello. Ha ritenuto che il Comune avesse adeguatamente motivato il nuovo provvedimento richiamando gli atti del procedimento dai quali risultava che il piazzale costituiva un organismo edilizio autonomo e non una pertinenza di immobili legittimi o legittimati. Poiché l'abuso era stato definitivamente ricondotto all'ambito dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, la sanzione applicabile era quella demolitoria e non quella pecuniaria prevista dall'art. 16 l.r. 23/2004. La precedente richiesta di determinazione della sanzione pecuniaria è stata qualificata come mero errore, non rilevando se di fatto o di diritto, adeguatamente spiegato nel nuovo provvedimento. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di una revoca in autotutela degli atti della Commissione provinciale e della Provincia, perché si trattava di atti meramente endoprocedimentali, cui non era seguito un definitivo provvedimento di applicazione della sanzione. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata e le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Per una nuova costruzione abusiva qualificata come organismo edilizio autonomo, la disposizione impone la sanzione demolitoria e consente l'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • art. 16 l.r. 23/2004

    La sanzione pecuniaria non è applicabile al manufatto che non abbia natura pertinenziale, quando l'abuso rientri nella fattispecie della nuova costruzione soggetta all'art. 31 d.P.R. 380/2001.

  • art. 104 c.p.a.

    In appello sono inammissibili nuovi documenti e nuovi motivi che introducano questioni non dedotte in primo grado e non contenute nei motivi originari di gravame.

Massime di principio

  • Quando una precedente pronuncia abbia annullato un atto di acquisizione per contraddittorietà dell'azione amministrativa e difetto di motivazione, senza riconoscere al privato il diritto alla fiscalizzazione dell'abuso, l'amministrazione può rieditare il potere chiarendo le ragioni della scelta sanzionatoria, purché dia conto della contraddizione rilevata dal giudice.
  • La qualificazione definitiva di un manufatto abusivo come organismo edilizio autonomo e non pertinenziale comporta, per gli abusi riconducibili all'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'applicazione della sanzione demolitoria e non della sanzione pecuniaria sostitutiva.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere adeguata quando, mediante richiami per relationem ad atti del procedimento, renda ricostruibili la qualificazione dell'abuso e le ragioni per cui una precedente iniziativa volta alla determinazione della sanzione pecuniaria non può condurre alla sua applicazione.
  • Gli atti della Commissione o di altra amministrazione volti alla sola determinazione o comunicazione dell'importo di una sanzione, se privi di un successivo provvedimento definitivo di irrogazione, hanno natura endoprocedimentale e non richiedono uno specifico annullamento o una revoca in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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