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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32420/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale al versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da parte di un'avvocata che non risultava iscritta alla cassa forense. La Corte d'appello aveva ritenuto non dovuti i contributi per intervenuta prescrizione, fissando il dies a quo al 16 giugno 2010, data di scadenza del pagamento, e considerando tardiva la richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina che imporrebbe comunque al professionista, pur non iscritto alla cassa di categoria, l'obbligo contributivo in presenza di reddito professionale; con il secondo ha censurato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, comunque, che non vi fosse prescrizione perché la dichiarazione non recava il quadro RR e operava una sospensione del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché attinente a una questione non esaminata dalla sentenza impugnata e dunque assorbita, e ha accolto il secondo motivo. Ha ribadito che per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; tuttavia, nel caso concreto, il termine di versamento dell'anno 2009 era differito al 6 luglio 2010 in forza del D.P.C.M. 10 giugno 2010, applicabile come fonte regolamentare attuativa della legge. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le questioni assorbite e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato articolato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 3, commi 26-31, L. 335/1995

    È la disciplina richiamata dall'INPS per fondare l'obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2001 conv. in L. 111/2011

    Richiamato dall'INPS tra le norme rilevanti per l'obbligo contributivo del professionista.

  • art. 53 d.P.R. 917/1986

    Richiamato come norma sulla rilevanza del reddito professionale ai fini dell'obbligazione contributiva.

  • artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980

    Richiamati dall'INPS nel quadro normativo dell'obbligo contributivo degli avvocati.

  • art. 21, comma 10, L. 247/2012

    Richiamato dall'INPS nel ricorso per sostenere l'obbligo contributivo del professionista.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ha escluso che la prescrizione decorra dalla dichiarazione dei redditi; il termine iniziale è collegato alla scadenza del pagamento del contributo, cioè al momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    La Corte lo richiama nel confermare la disciplina della Gestione separata e la debenza dei contributi.

  • art. 55 r.d.l. 1827/1935

    È richiamato quale base del principio secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997

    La Corte lo usa per affermare che i versamenti dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    La Corte ne riconosce efficacia regolamentare e applica il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti rientranti nelle condizioni previste dalla norma.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997

    È menzionato come fonte della delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M. 10 giugno 2010.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rileva anche l'eventuale differimento normativo del termine di versamento, quando previsto da una fonte regolamentare attuativa della legge.
  • La determinazione del dies a quo della prescrizione è quaestio iuris: il giudice può individuarlo in base ai dati emergenti dalla sentenza e non è vincolato dalle sole allegazioni delle parti.
  • Se la sentenza di merito ha deciso una lite sulla base della prescrizione, le questioni ulteriori e assorbite non sono esaminate dalla Cassazione e possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
  • I D.P.C.M. emanati in funzione attuativa o integrativa della legge hanno natura regolamentare e possono incidere sui termini rilevanti per il calcolo della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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