Sentenza n. 1858/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e atto presupposto di archiviazione o revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR Sicilia, dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Lazio, l’impugnazione del diniego del visto d’ingresso emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca e dell’atto di archiviazione o revoca del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa. Ha dedotto che l’archiviazione del nulla osta sarebbe stata determinata da un errore o malfunzionamento informatico, che avrebbe chiuso automaticamente la pratica prima della scadenza del termine assegnato al datore di lavoro per confermare l’interesse all’assunzione. Secondo la prospettazione, la comunicazione sarebbe stata inviata il 15 luglio 2025 con termine di sette giorni e il datore di lavoro avrebbe tentato di effettuare la conferma tramite portale il 22 luglio, ultimo giorno utile, trovando però la pratica già rifiutata. Nella stessa giornata avrebbe quindi inviato una PEC allo Sportello Unico, confermando l’interesse all’assunzione e segnalando il malfunzionamento del portale. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; illegittimità derivante dal malfunzionamento tecnico e violazione del principio di legalità algoritmica. Il ricorrente ha invocato la neutralità e non esclusività della decisione algoritmica, l’autoresponsabilità dell’amministrazione per il funzionamento dei sistemi informatici e l’obbligo di attivare un soccorso istruttorio informatico, riaprendo la pratica e valorizzando la conferma trasmessa via PEC. Ha inoltre proposto domanda cautelare. Il Ministero resistente ha sostenuto che il diniego del visto fosse un atto vincolato e consequenziale alla revoca del nulla osta, le cui motivazioni non sarebbero state accessibili al Ministero.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso per difetto di prova dei fatti posti a fondamento delle censure. Il ricorrente non ha prodotto la comunicazione con cui sarebbe stato assegnato al datore di lavoro il termine per confermare l’interesse all’assunzione; pertanto non è stata dimostrata né l’esistenza del termine, né la sua durata, né la data di ricezione, rilevante ai fini della decorrenza. La sola copia in formato PDF della PEC inviata dal datore di lavoro il 22 luglio 2025, peraltro non prodotta secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico, è stata ritenuta insufficiente. Essa dimostra, al più, l’invio da parte del mittente di uno specifico messaggio a un determinato destinatario e in una certa data, ma non la verità dei fatti narrati nel messaggio. Il Collegio ha inoltre rilevato l’assenza del messaggio PEC in formato .eml e di ulteriori elementi probatori o indiziari idonei a corroborare la ricostruzione del malfunzionamento e dell’anticipata chiusura della pratica. Non è stato quindi possibile stabilire se la revoca del nulla osta fosse effettivamente derivata dalla mancata conferma tempestiva dell’interesse all’assunzione, da un errore informatico o da altre ragioni. Il diniego del visto è stato ritenuto conseguentemente infondato soltanto in quanto atto vincolato e obbligatorio, direttamente discendente dalla revoca del nulla osta. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il ricorrente aveva l’onere di provare i fatti costitutivi delle proprie censure, inclusi l’assegnazione del termine, la relativa scadenza, la tempestività della conferma e il malfunzionamento informatico.
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
La PEC, quale rappresentazione informatica, prova l’invio di quello specifico messaggio da parte del mittente, verso il destinatario e in una determinata data, ma non prova la verità dei fatti descritti nel suo contenuto.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente quale parametro della disciplina del nulla osta al lavoro subordinato, ma il ricorso è stato rigettato per difetto di prova senza un esame favorevole della violazione dedotta.
artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.
Sono stati richiamati dal ricorrente per sostenere il computo del termine assegnato al datore di lavoro e la sua scadenza alla fine del 22 luglio 2025; il Collegio non ha applicato tali regole nel merito, ritenendo non provata l’esistenza e la decorrenza del termine.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, chi impugna un provvedimento per errore sui presupposti derivante da un malfunzionamento informatico deve provare i fatti costitutivi della censura, inclusi l’operatività del sistema, il termine procedimentale, la sua decorrenza e scadenza, l’anticipata chiusura della pratica e il nesso tra l’errore tecnico e il provvedimento impugnato.
- La mera produzione di una comunicazione PEC non prova la verità dei fatti narrati nel messaggio: essa dimostra il fatto storico dell’invio di quello specifico contenuto da parte del mittente al destinatario in una determinata data, ma non l’attendibilità sostanziale delle circostanze rappresentate.
- La prova documentale di una PEC deve essere valutata anche alla luce delle modalità di produzione nel processo amministrativo telematico; la semplice copia PDF, in assenza del messaggio in formato nativo e di ulteriori elementi corroboranti, può essere ritenuta insufficiente a dimostrare i fatti sostanziali dedotti.
- Quando il diniego del visto d’ingresso costituisce atto vincolato e consequenziale alla revoca o archiviazione del nulla osta al lavoro, l’assenza di prova dell’illegittimità dell’atto presupposto impedisce di accogliere anche le censure rivolte contro il diniego del visto.
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